Fondi di solidarietà, tetto alle prestazioni

di Barbara Weisz

28 Settembre 2017 08:59

I limiti delle prestazioni dei Fondi bilaterali e del Fondo di integrazione salariale: settori di attività, operazioni societarie, procedure di pagamento, messaggio INPS.

Ci sono determinati settori che prevedono specifici tetti salariali per l’applicazione dei fondi di solidarietà, e regole che determinano l’entità della prestazione in relazione a operazioni societarie, o prestazioni come il fondo di integrazione salariale. Tutti i chiarimenti sulle prestazioni riconosciute ai dipendenti di imprese che non accedono alla cassa integrazione sono contenuti nel messaggio INPS 3617/2017. Vediamoli.

=> Assegno di solidarietà, requisiti INPS

Fondi bilaterali di solidarietà

Il meccanismo del tetto aziendale è previsto dai regolamenti istitutivi dei Fondi di solidarietà del Credito, del Credito Cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano-Alto Adige, degli Assicurativi, di Solimare e del Fondo di integrazione salariale. Ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato arco temporale e, per alcuni Fondi, tenendo conto delle prestazioni già deliberate e degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo stesso, secondo i seguenti criteri:

Fondo di solidarietà Prestazione Tetto aziendale
Credito Assegno ordinario Il doppio dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni già deliberate
Credito Formazione Ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni già deliberate
Credito Cooperativo Assegno ordinario Il doppio dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni già deliberate
Credito Cooperativo Formazione Metà dei contributi ordinari dovuti dalla data di iscrizione al trimestre precedente la data di presentazione dell’istanza, tenuto conto degli oneri di gestione e al netto delle prestazioni di formazione già deliberate
Trasporto Pubblico Assegno ordinario Il doppio dei contributi ordinari annui dovuti nell’anno precedente, dedotto quanto già erogato con riguardo a tale contributo dal fondo nel biennio precedente
Trentino Assegno ordinario A regime: quattro volte i contributi ordinari dovuti tenuto conto delle prestazioni già deliberate
Trentino Formazione A regime: quattro volte i contributi ordinari dovuti tenuto conto delle prestazioni già deliberate
Bolzano – Alto Adige Assegno Ordinario Quattro volte i contributi ordinari dovuti tenuto conto delle prestazioni già deliberate
Assicurativi Assegno ordinario 1,4 volte l’ammontare complessivo dei contributi ordinari dovuti da ciascuna impresa istante fino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo
Assicurativi Formazione Ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascuna impresa istante fino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo
Solimare Assegno ordinario Quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla data di presentazione dell’istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso
Fondo di integrazione salariale Assegno ordinario
assegno di solidarietà
A regime: quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla data di presentazione dell’istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso

 

La contribuzione rileva in base a quanto dovuto dal datore di lavoro, non l’importo effettivamente versato, per cui la prestazione viene assicurata indipendentemente dalla regolarità contributiva dell’azienda.

Per quanto riguarda le operazioni societarie, si distingue fra diverse situazioni.
Nel caso in cui l’azienda cessa di esistere e trasferisce interamente i suoi dipendenti a una sola azienda già esistente o nuova (fusioni totali, incorporazioni totali), per determinare il tetto aziendale si tiene conto sia della contribuzione dovuta dall’azienda istante che della contribuzione totalmente dovuta dalle aziende incorporate all’esito delle operazioni societarie.
Se invece l’azienda cessa di esistere e trasferisce la totalità dei suoi dipendenti a più aziende esistenti o nuove, oppure l’azienda di origine resta in essere e trasferisce parte dei suoi dipendenti ad una o più aziende già esistenti o nuove (scissioni parziali, cessione di ramo d’azienda), il tetto si determina in base alla sola contribuzione dovuta dall’azienda istante, a nulla rilevando la contribuzione precedentemente dovuta dalle aziende cedute. Esempio: il tetto aziendale dell’azienda istante A, che ha incorporato totalmente le aziende B e C e un ramo d’azienda della società D, verrà determinato sulla contribuzione totalmente dovuta dalle aziende A, B e C, tenuto conto, ove previsto, delle prestazioni già fruite dalle società A, B e C e degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo.

La prestazione non può mai essere superiore ai tetti aziendali, che incorporano i costi relativi alla prestazione (al lordo del contributo del 5,84 per cento di cui all’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ove previsto) ed alla contribuzione correlata.

Fondo di Integrazione salariale

Per le imprese che appartengono a settori senza fondi bilaterali, c’è il Fondo di Integrazione salariale, che garantisce l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario (quest’ultimo, solo alle aziende con più di 15 dipendenti). La prestazione in questo caso è determinata in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla data di presentazione dell’istanza, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore.

Regime transitorio

E’ previsto un regime transitorio che si applica nel periodo 2016 – 2021, per garantire l’operatività del fondo nei primi anni di attività, con i seguenti tetti: nessun limite per le prestazioni con eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti nell’anno 2016, dieci volte nell’anno 2017, otto volte nell’anno 2018, sette volte nell’anno 2019, sei volte nell’anno 2020, cinque volte nell’anno 2021. In caso di richiesta di prestazione a cavallo di due anni, per esempio dal 1 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018, il tetto aziendale sarà determinato sulla base del limite vigente per il 2017, ossia dieci volte la contribuzione ordinaria dovuta. Se la prestazione inizia in un anno successivo a quello della presentazione della domanda, si applica il tetto relativo all’anno in cui viene utilizzata la prestazione. Esempio: domanda presentata con inizio prestazione in data 27 dicembre 2017, per la quale a seguito di adempimenti istruttori la decorrenza della prestazione è posticipata al 2 gennaio 2018, si applicherà il tetto previsto per l’anno 2018.

=> Fondo di integrazione salariale, domanda INPS

I datori di lavoro che pagano direttamente la prestazione, inviare il modulo SR41 alla struttura INPS competente in base all’Unità produttiva. Il pagamento avviene in base ai limiti stabiliti dal provvedimento di concessione INPS: se all’interno di un flusso SR41 sono presenti ore o importi eccedenti rispetto a quelli concessi, il datore di lavoro sarà invitato a inviare nuovamente il modulo nel rispetto dei limiti contenuti nel provvedimento.

INPS