Abuso voucher, l’onere al Fisco

di Noemi Ricci

28 Giugno 2017 10:38

L'onere della prova dell'utilizzo illegittimo dei voucher lavoro, o buoni lavoro, spetta al Fisco: la sentenza.

I voucher lavoro, o buoni lavoro, sono una forma di retribuzione pensata in origine con l’obiettivo di regolamentare le prestazioni lavorative definite accessorie, ovvero occasionali. Un’eventuale utilizzo illegittimo dei voucher lavoro da parte del datore di lavoro deve essere provato dal Fisco e non dal contribuente.

A confermare che l’onere di dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro per il quale non è possibile utilizzare la retribuzione tramite voucher lavoro è stata la Corte Tributaria di Vicenza  nella sentenza 328/1/2017.

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Il caso riguardava un avviso di accertamento, impugnato dal contribuente ed emesso dall’Agenzia delle Entrate in base al contenuto di un verbale dell’Ispettorato del lavoro che riportava l’esistenza di un debito contributivo a carico dell’azienda.

Tale ipotesi si basava sulla presunzione che l’azienda avesse alla proprie dipendenze lavoratori subordinati non assunti regolarmente e retribuiti con voucher lavoro. Da qui era pervenuta la richiesta delle Entrate che avevano stimato oltre 72mila euro di debito,rettificando di conseguenza il modello 770 della Srl e determinando 16mila euro di maggiori ritenute non operate e richieste alla contribuente.

L’azienda aveva però impugnato tale pretesa e la CTP le ha dato ragione a fronte del fatto che il verbale dell’Ispettorato non era stato seguito da un’ordinanza-ingiunzione dello stesso ufficio e che se l’Ispettorato stesso avesse ritenuta fondata la pretesa avrebbe notificato il provvedimento sanzionatorio.

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Per l’Agenzia l’accordo tra la Srl e i lavoratori si inseriva nell’esecuzione di contratti di appalto, stipulati dalla stessa società con ditte committenti, mentre per la CTP tali prestazioni vanno inquadrate nei rapporti di agenzia, svolgendo l’azienda attività di promozione di prodotti presso punti vendita (“in store promotion” o “servizio hostess”).

Va inoltre notato che il divieto di ricorso a prestazioni di lavoro accessorio retribuite con buoni lavoro nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi è stato introdotto dal Dlgs 81/2015, mentre le prestazioni in esame risultano essere precedenti alla sua entrata in vigore.

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La CTP ha inoltre sottolineato che la prova di una rapporto di lavoro subordinato, che renderebbe legittima la pretesa di recupero fiscale è a esclusivo carico dell’amministrazione finanziaria e non del contribuente, che altrimenti dovrebbe dare la prova di un fatto negativo. Onere della prova che non può essere assolto mediante il richiamo a un verbale ispettivo, soprattutto a fronte del fatto che ad esso non è seguita l’ingiunzione.

Accolto il ricorso del contribuente, le Entrate sono state condannate al pagamento delle spese di lite di 3.600 euro.