Tratto dallo speciale:

APe Social: domande fino a luglio

di Barbara Weisz

Pubblicato 2 Maggio 2017
Aggiornato 22 Maggio 2017 21:22

Rilievi del Consiglio di Stato al decreto APe Social, che partirà in ritardo: nuovi termini e modalità di domanda, nuovi beneficiari, niente vincoli di decadenza.

Il primo rilievo del Consiglio di Stato sul decreto attuativo del Governo sull’APe Social riguarda il suo grave ritardo: lo schema di regolamento «è stato trasmesso oltre due mesi dopo il termine entro il quale» avrebbe dovuto essere emanato (60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità), oltretutto «a ridosso della data del primo maggio 2017», termine previsto dalla legge per l’entrata in vigore dell’anticipo pensionistico. Risultato: si suggerisce si spostare la scadenza per la presentazione delle domande dal 30 giugno almeno al 31 luglio, con effetto retroattivo.

=> Pensioni: APe Social e quota 41 al palo

Altro rilievo riguarda la decorrenza: se un lavoratore ha il requisito per accedere all’APe Social dal primo maggio, ossia dalla sua entrata in vigore, ha comunque diritto all’indennità a partire da questa data anche se la domanda verrà accettata in data successiva (il ritardo nella trasmissione dell’istanza è dovuto alla mancanza di procedure e strumenti ufficiali). Lo schema di decreto, invece, fa decorrere il diritto dal primo mese successivo a quello della domanda. Il suggerimento è di corrispondere il trattamento il mese successivo alla domanda ma con decorrenza retroattiva (pagando i mesi arretrati a cui c’è eventuale diritto).

I magistrati amministrativi, in generale, ritengono si debba assicurare la piena operatività della riforma contestualmente con il decreto attuativo a prescindere dagli ulteriori documenti di prassi necessari (di fatto, dopo il decreto bisognerà attendere le procedure INPS).

=> APe social: come funziona e a chi spetta

Decreto attuativo

Lo schema di decreto sottoposto al parere del Consiglio di Stato è composto da 13 articoli, che contengono i dettagli su platea di lavoratori con diritto di accesso all’APe Social (inserendo elementi di novità rispetto alla legge), procedure per ottenere l’indennità (prima una domanda di riconoscimenti requisti, poi domanda vera e propria), ipotesi di incompatibilità e decadenza, poteri di verifica, scambio dati fra enti coinvolti, monitoraggio, neutralità finanziaria, entrata in vigore (il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

I punti critici secondo il Consiglio di Stato:

Beneficiari

La legge prevedeva il diritto all’APe per disoccupati senza sussidio da almeno tre mesi, persone con livello di disabilità pari almeno al 74%, lavoratori che assistono parenti di primo grado o congiunge in condizioni di non autosufficienza, addetti a lavori usuranti e mansioni gravose.

Il decreto inserisce anche disoccupati che non hanno il diritto alla NASpI (ma che sono senza lavoro da almeno tre mesi) e operai agricoli. Il Consiglio di Stato sottolinea che per inserire nuove categorie di aventi diritto è necessaria una nuova legge. Bene invece la precisazione in base alla quale l’APe non può essere riconosciuto a più lavoratori per l’assistenza alla stessa persona.

Presentazione domanda

Oltre alla presentazione agli uffici INPS (prevista dal decreto), si suggerisce anche l’invio tramite fax e la presentazione in via telematica. Ci sono poi considerazioni relative alla necessità di precisare meglio quali sono i requisiti che devono già sussistere al momento di presentazione della domanda (ad esempio, lo stato di disoccupazione, la condizione di handicap del parente cui si presta assistenza) e quelle che invece possono essere maturate successivamente (ad esempio, il compimento dei 63 anni).

Ricordiamo regola: la presentazione delle domande avviene, per l’intero 2017, entro una data precisa (il decreto prescrive il 30 giugno, il Consiglio di Stato suggerisce uno slittamento di almeno un mese). La finestra temporale 2018 andrà dal primo gennaio al 31 marzo. Prevista la possibilità di ricorrere alle autocertificazioni per attestare il possesso dei requisiti.

Compatibilità redditi

I limiti previsti dalla legge (8mila euro annui per i redditi da lavoro dipendente, 4mila 800 euro per il lavoro autonomo) sono da considerarsi al lordo della imposte e dei contributi. Il decreto contiene un’ipotesi di decadenza dal diritto nel caso in cui questi limiti vengano superati, contestata dal Consiglio di Stato. Che, invece, propone, in questo caso un’APe parziale, sottraendo una cifra corrispondente all’eccedenza del reddito annuo percepito rispetto alle soglie sopra riportate.

Altri suggerimenti: una costante attività di monitoraggio dello Stato di attuazione della Riforma e del suo impatto, effettuata dall’INPS con informazione a Governo e Parlamento, al fine di valutare eventuali interventi correttivi.

Infine, una critica: insufficienti le procedure di consultazione attivate, limitate ai sindacati (CGIL, CISL e UIL), senza tener conto della più vasta platea di parti interessate (altre sigle sindacali, associazioni no profit).

Fonte: Consiglio di Stato