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Pensione, benefici per non vedenti

di Noemi Ricci

19 Aprile 2017 10:24

Le istruzioni INPS per la fruizione del nuovo beneficio pensionistico per i lavoratori non vedenti nel sistema contributivo.

La Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) ha introdotto benefici pensionistici per i lavoratori non vedenti sulla pensione o quota di pensione calcolata con il sistema contributivo. Con la Circolare n. 73/2017 l’INPS ha fornito istruzioni per il riconoscimento di tali agevolazioni benefici.

=> Pensioni 2017: calcolo, requisiti e novità

Si tratta in particolare delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 209, della Legge di Bilancio 2017, il quale prevede che:

“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché all’incremento dell’età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.

La normativa vigente prevede che tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione una maggiorazione di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto anche se anteriore all’entrata in vigore della legge, considerandone particolarmente usuranti le prestazioni di lavoro. Maggiorazioni che sono utili sia ai fini dell’anzianità assicurativa che dell’anzianità contributiva. Per i periodi inferiori all’anno il beneficio è riconosciuto in maniera proporzionale.

Le categorie alle quali si applica il beneficio sono pertanto:

  • ciechi civili;
  • ciechi invalidi per servizio;
  • ciechi invalidi del lavoro;
  • ciechi di guerra.

=> Guida INPS alla Riforma delle Pensioni

Per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva all’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2017, il 1° gennaio 2017, viene anche introdotta una maggiorazione dell’età anagrafica ai fini dell’applicazione del coefficiente di trasformazione rilevante nei trattamenti pensionistici liquidati nel sistema contributivo o nella quota di pensione contributiva relativamente alle pensioni liquidate nel sistema misto. Viene dunque applicato un incremento della quota C di pensione, quella determinata con il sistema di calcolo contributivo, in misura pari a 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, nel limite del 70° anno di età con adeguamento agli incrementi della speranza di vita (articolo 24 comma 7 della legge n. 214/2011). Tale meccanismo si applica a partire dall’età della decorrenza della pensione.

Nella circolare INPS si legge inoltre che:

“Per i trattamenti pensionistici liquidati ai non vedenti di età inferiore a 57 anni, l’incremento convenzionale relativo ai periodi di lavoro determina un aumento dell’età anagrafica, cui fare riferimento per l’individuazione del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6 della legge 8 agosto 1995 n. 335. Pertanto, in presenza di un’età anagrafica, come rideterminata per effetto dell’incremento convenzionale, inferiore a 57 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo a tale età. Nel caso di servizi inferiori all’anno la maggiorazione figurativa da attribuire sarà corrispondentemente ridotta”.

Viene poi chiarito che tale beneficio non si applica alle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti di titolari di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017.

L’INPS sottolinea infine che le nuove disposizioni riguardano solo le novità in tema di benefici pensionistici per i lavoratori non vedenti, mentre per gli aspetti non innovati (come quelli relativi alla quota di pensione liquidata con il sistema retributivo) bisogna continuare a far riferimento alle indicazioni fornite con la Circolare n. 173/1991.

Fonte: INPS.