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APe: Guida INPS e Legge di Bilancio a confronto

di Barbara Weisz

6 Aprile 2017 11:07

Interpretazioni INPS della Riforma Pensioni in Legge di Bilancio: l'APe volontaria non richiede cessazione attività, APe Social a tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia.

Le schede INPS sulla Riforma Pensioni inserita in Legge di Stabilità contengono interpretazioni che in realtà non trovano esplicito riscontro nel testo della manovra. Ad esempio:

  • l’APe volontaria è compatibile con la prosecuzione del lavoro,
  • l’APe sociale richiede parimenti 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia.

=> Guida pensioni: le novità in schede

APe volontaria

Nella guida INPS, che elenca i requisiti per l’APe volontaria non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa. Il comma 167 della legge di Bilancio  (legge 232/2016) si limita invece ad elencare i seguenti requisiti di accesso all’anticipo pensionistico introdotto in via sperimentale dal primo maggio 2017 al 31 dicembre 2018:

  • età minima di 63 anni;
  • pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
  • 20 anni di contributi;
  • pensione pari a 1,4 volte il minimo;
  • nessun trattamento pensionistico diretto.

Non c’è un nessun esplicito riferimento all’eventualità di proseguire l’attività lavorativa ma nemmeno un’indicazione di incompatibilità.

Se l’interpretazione INPS è corretta, la precisazione è importante perché significa che il lavoratore può chiedere l’APe e continuare, lavorando, a versare i contributi che alzano il montante contributivo, incrementando quindi la pensione che si percepirà. Un meccanismo simile a quello previsto per l’APe aziendale, con la differenza che in quest’ultimo caso il lavoratore smette di lavorare e stabilisce un accordo con l’impresa che continua a pagare i contributi fino alla pensione. È importante sottolineare che, in ogni caso, nel momento in cui chiede l’APe, il lavoratore presenta anche domanda di pensione (riferita al momento in cui maturerà il diritto) e che l’istanza non è revocabile.

=> Pensione: calcolo costi APe volontario

APe Social

La scheda INPS indica fra i requisiti necessari la maturazione della pensione entro tre anni e sette mesi, indicazione che però manca nella Legge di Stabilità. Il comma 179, che introduce l’APe Social (senza restituzione a rate del prestito), come requisito prevede solo il conseguimento dei 63 anni di età. Il comma 180 introduce altri due requisiti: la cessazione dell’attività lavorativa e l’incompatibilità per coloro che sono già titolari di una pensione diretta, il comma 182 aggiunge l’incompatibilità con trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione, il comma 183 prevede la decadenza dal beneficio nel caso in cui il titolare del trattamento raggiunga il diritto a pensione anticipata.

Infine, c’è il requisito contributivo minimo, che cambia per le quattro tipologie di lavoratori che hanno diritto all’APe sociale. Ci vogliono 30 anni di contributi per:

  • disoccupati che abbiano cessato il rapporti di lavoro per licenziamento o dimissioni per giusta causa e abbiano finito di percepire il trattamento di sostegno al reddito da almeno tre mesi,
  • lavoratori che assistono coniuge o parenti di primo grado conviventi con handicap grave (definito dall’articolo 3 della legge 104/1992),
  • lavoratori con percentuale di inabilità pari almeno al 74%.

Sono invece necessari 36 anni di contributi per addetti a lavori usuranti o gravosi. Non è previsto, dal testo della Legge di Bilancio, il requisito dei tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia, che invece è inserito nella scheda INPS relativa all’APe sociale.