Assunzioni: nuove istruzioni dal Ministero

di Noemi Ricci

Pubblicato 26 Gennaio 2017
Aggiornato 14 Febbraio 2017 09:24

I chiarimenti di Ministero del Lavoro ed ANPAL sui soggetti obbligati all’invio del prospetto informativo disabili e sugli obblighi assunzionali.

Con la Nota n. 41-454/2017 il Ministero del Lavoro,di concerto con l’ANPAL, ha fornito nuovi chiarimenti in merito i soggetti obbligati all’invio del prospetto informativo disabili, nonché sugli obblighi assunzionali verso persone con disabilità, facendo riferimento alla norma per il diritto al lavoro dei disabili prevista dall’art. 3 della legge n. 68/1999, come modificato dal D. Lgs. n. 151/2015.

=> Assunzione disabili con nuovi requisiti

In particolare si tratta di precisazioni che vedono coinvolti i datori di lavoro privati con organico compreso tra i 15-35 dipendenti, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione.

Questi soggetti

  • nel caso non abbiano effettuato alcuna nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016, non sono tenuti alla presentazione, entro il 31 gennaio 2017, del prospetto informativo;
  • nel caso in cui abbiano effettuato, entro il 31 dicembre 2016, almeno una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio sono chiamati ad inviare il prospetto informativo entro il 31 gennaio 2017.

Per le aziende con 15-35 dipendenti, il Ministero ricorda che dal 1° gennaio 2017  la richiesta di assunzione della persona disabile va effettuata entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della nuova disciplina) e non entro 12 mesi successivi alla data di insorgenza dell’obbligo.

=> Obbligo assunzione disabili, aumento sanzioni

Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni no profit, che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, non cambia nulla poiché per essi non trovava applicazione l’abrogato comma 2 dell’articolo 2 del  D.P.R. 333 del 2000, pertanto continua ad applicarsi la regola generale della richiesta di avviamento entro i 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo.

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