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Cumulo contributi: le finestre 2017

di Barbara Weisz

Pubblicato 4 Novembre 2016
Aggiornato 21 Febbraio 2017 09:31

Cumulo contributi pensione anche per trattamento di anzianità e da precedenti ricongiunzioni e totalizzazioni: la norma in Riforma Pensioni e le finestre 2017.

Fra le misure di Riforma Pensioni inserite in Legge di Stabilità 2017 c’è l’ampliamento della possibilità di effettuare il cumulo contributi pensione per coloro che hanno effettuato versamenti in diverse gestioni: platea più ampia di aventi diritto, strumento attivabile anche per la pensione anticipata, eliminazione del limite sul raggiungimento del diritto alla pensione in una singola gestione, possibilità di passare dalla ricongiunzione onerosa o dalla totalizzazione alla nuova forma di cumulo. Vediamo esattamente come si configura la norma, contenuta nell’articolo 30 della Legge di Bilancio.

=> Cumulo contributi pensione gratuito per i precari

La possibilità del cumulo contributi pensione riguarda tutti i contributi versati alle diverse forme di previdenza pubblica obbligatoria. Il lavoratore deve avere il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, oppure quello contributivo per la pensione anticipata. Questa è una novità rispetto alla precedente normativa, che invece consentiva il cumulo dei contributi solo per la pensione di vecchiaia.

=> Cumulo contributi per la pensione anticipata

Significa che un lavoratore potrà raggiungere il requisito per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne) sommando i versamenti effettuati presso diverse gestioni. E’ stato eliminato anche il paletto che imponeva di non aver già maturato un autonomo diritto alla pensione in una delle gestioni previdenziali.

Il cumulo dei contributi è un istituto diverso dalle altre due possibilità previste dalla legge per utilizzare le somme versate a diverse gestioni previdenziali, ovvero la ricongiunzione e la totalizzazione. La ricongiunzione è onerosa, e prevede che il lavoratore trasferisca i contributi presso uno solo degli istituti previdenziali, che poi verserà la pensione in base alle proprie regole. nel caso in cui queste siano più favorevoli, quindi, prenderà una pensione più alta, ma deve pagarsi la ricongiunzione (ovvero l’eventuale differenza di contribuzione necessaria), un’operazione che può essere molto cara. La totalizzazione è più simile al cumulo, ma è meno favorevole il calcolo della pensione, interamente contributiva.

Il cumulo contributi invece prevede che la pensione vada calcolata pro rata, in base alle regole di ciascuna gestione previdenziale. Significa, ad esempio, che se il lavoratore ha dei contributi versati prima del 1995, avrà diritto al calcolo delle relative quote con il sistema retributivo.

Attenzione: la legge prevede anche la possibilità di passare dalla ricongiunzione o totalizzazione al cumulo contributo pensione. Nel caso della ricongiunzione, il lavoratore può recedere, e ottenere quanto già versato, ma solo nel caso in cui non abbia già terminato i pagamenti perfezionando quindi il diritto alla ricongiunzione. E comunque, entro un anno dall’entrata in vigore della Riforma pensione, quindi entro la fine del 2017.

La restituzione dell’onere versato viene effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Per quanto riguarda invece la totalizzazione, il lavoratore può trasformarla in cumulo rinunciando a una domanda eventualmente già presentata prima del 2017, solo se il procedimento amministrativo non è ancora stato concluso.