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Pensione e lavoro autonomo nel modello RED

di Barbara Weisz

26 Settembre 2016 11:41

Divieto di cumulo pensione e reddito da lavoro autonomo (inabilità e invalidità con meno di 40 anni di contributi): modello RED o dichiarazione reddituale.

Entro la scadenza del 30 settembre, i titolari di pensione che percepiscono anche un reddito da lavoro autonomo e rientrano nel divieto parziale di cumulo (articolo 10, dlgsl 503/1992) devono trasmettere la dichiarazione reddituale (RED) all’INPS, che con Messaggio 3817/2016, fornisce i dettagli operativi. Si può procedere:

  • online, dal sito INPS attraverso i Servizi per il cittadino (accesso tramite PIN) > Dichiarazioni Reddituali – Red Semplificato > Dichiarazione redditi per l’anno 2015.
  • via PEC, inviando  alla sede competente il modulo 503 AUT (disponibile dalla sezione MODULI del sito INPS).

=> Pensioni: online servizio RED semplificato

Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili che risultano dalla dichiarazione vengono calcolate provvisoriamente dall’ente previdenziale in base alla dichiarazione dei redditi prevista in corso d’anno; si effettua poi il conguaglio sulla base della dichiarazione dei redditi. La mancata presentazione della dichiarazione all’INPS comporta una sanzione pari all’importo annuo della pensione, prelevata direttamente sulle rate di pensione.

=> Pensioni e divieto di cumulo contributi: sentenza

Divieto di cumulo

L’obbligo di dichiarazione riguarda i soggetti che ricadono nel divieto di cumulo, applicato ai trattamenti di inabilità dei dipendenti pubblici e alle pensioni di invalidità con meno di 40 anni di contributi.

Vanno dichiarati i redditi da lavoro autonomo al netto dei contributi assistenziali e previdenziali già versati e al lordo delle ritenute erariali. Se il reddito è da impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento.

=> RED 2016, dichiarazione reddituale per la pensione

Niente divieto

Ci sono delle eccezioni (al divieto e all’obbligo di dichiarazione) per i soggetti sopra indicati:

  • reddito da lavoro autonomo non superiore al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 6mila 524,57 euro;
  • attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
  • indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati;
  • indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali;
  • indennità connesse a tutte le cariche pubbliche elettive: presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei;
  • indennità dei giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni;
  • pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario.

Sono inoltre esclusi in tutti i casi dall’obbligo di dichiarazione:

  • titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza entro il 31 dicembre 1994;
  • titolari di pensione di vecchiaia: per effetto dell’articolo 72 della legge 388/2000, dal primo gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
  • titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo: dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del decreto 112/2008;
  • titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima: dal primo gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;
  • titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni: il requisito dei 40 anni comprende anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi. All’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata della legge 335/1995, anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.