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Congedo a ore: requisiti per studi professionali

di Francesca Vinciarelli

8 Settembre 2016 09:30

Cosa prevede il CCNL per i dipendenti degli studi professionali in termini di vincoli per la richiesta del congedo parentale ad ore.

I dipendenti degli studi professionali che chiedono il congedo parentale a ore devono rispettare determinati vincoli: devono assicurare comunque almeno quattro ore giornaliere di attività lavorativa. A prevederlo è l’articolo 97 del nuovo Contratto Collettivo Nazionale degli studi professionali stipulato il 17 aprile 2015 e valido sino al 31 marzo 2018, sia per la parte economica che per quella normativa.

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Tale articolo è volto a conciliare i tempi di lavoro e quelli famigliari, dando attuazione alla disposizione di cui al D.Lgs. 151/2001 e definendo la modalità di fruizione del congedo parentale disciplinato dall’articolo 96 in modalità ore, indistintamente per i lavoratori a tempo pieno o parziale.

Il CCNL per i dipendenti degli studi professionali stabilisce che:

  • la volontà di avvalersi del congedo ad ore deve essere comunicata al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso, indicando il numero di mesi di congedo parentale (spettante ai sensi del D.Lgs. 151/2001) che intende usufruire, l’arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), la programmazione mensile delle ore di congedo;
  • la programmazione mensile delle ore di congedo deve essere concordata con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative;
  • non sono comunque ammissibili richieste che prevedano l’effettuazione di prestazioni lavorative inferiori a 4 ore giornaliere;
  • per ogni mese di congedo parentale, al genitore lavoratore saranno riconosciute, a richiesta, 174 ore di congedo;
  • il calcolo dell’indennità economica prevista dalla legge e da erogare per ogni ora di congedo viene effettuato prendendo come base di computo il monte ore di cui al punto precedente;
  • la possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale a ore è ammessa anche a più riprese, fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge;
  • il congedo a ore è cumulabile, anche nell’ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal CCNL;
  • sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all’apposita istanza di congedo parentale che lo stesso devo presentare all’INPS.

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