Ddl Lavoro autonomo e smart working: il testo

di Anna Fabi

Pubblicato 29 Gennaio 2016
Aggiornato 2 Ottobre 2018 10:45

Assicurazione fatture insolute, agevolazioni formazione, tutele malattia e maternità, regole smart working: Jobs Act del lavoro autonomo nel ddl del Governo.

Approvato in CdM l’atteso Statuto del lavoro autonomo, come collegato alla Legge di Stabilità: un disegno di legge che prevede maggiori tutele (maternità, malattia..) e nuove agevolazioni fiscali (deducibilità spese professionali) per autonomi e liberi professionisti. Per il Ministro Poletti si tratta di un:

 «primo significativo sforzo di collegare al Jobs Act il lavoro autonomo e il lavoro agile (lo smart working, ndr)».

Il Ddl di divide infatti in due parti: lavoro autonomo e smart working (lavoro agile).

1. Lavoro autonomo

Previste norme che rendono nulle eventuali clausole capestro nei contratti, ad esempio nel caso in cui attribuiscano al committente la possibilità di modifiche unilaterali, di recedere senza preavviso o di pagare a più di 60 giorni. Obiettivo:

 «aumentare le tutele per il lavoro autonomo nelle transazioni commerciali» affinché professionisti e Partite IVA «non vengano colpiti da contratti capestro a cui non si possono sottrarre perché essendo autonomi hanno poche alternative». Questo perchè :
«il rischio più grande del lavoratore autonomo è che il cliente non gli paghi una fattura».

E’ stato quindi previsto un meccanismo assicurativo che assicuri il professionista contro questo rischio. In pratica, il Governo spinge il mercato assicurativo a costruire nuovi elementi di tutela, per cui un lavoratore autonomo che investe in una forma assicurativa contro il rischio che il cliente non gli paghi una fattura possa poi dedurne il costo sul piano fiscale.

Agevolazioni fiscali previste: deduzione al 100% delle spese sostenute per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale.

=> Spese di formazione, attuali regole deducibilità professionisti

Prevista poi la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai PON e ai POR, ovvero i programmi operativi rispettivamente nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali europei: si tratta di un ulteriore passo avanti rispetto alla norma, inserita in Legge di Stabilità 2016, che equipara i professionisti iscritti agli ordini alle PMI nell’accesso ai fondi europei.

=> Finanziamenti UE ai professionisti dal 2016

Infine, ci sono una serie di tutele relative a maternità, congedi parentali, malattia. La lavoratrice autonoma ha diritto a cinque mesi di maternità, due prima del parto e tre successivamente, senza però avere l’obbligo di astenersi dal lavoro: per un professionista, spiega Poletti, prevede l’obbligo di astensione dal lavoro «è controindicato rispetto alla natura dell’attività». Esteso il congedo parentale, con indennità per sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

=> Maternità, Jobs Act: lavoro autonomo e professioni

Per quanto riguarda la malattia, è prevista la possibilità di interrompere la prestazione, per una durata massima di 150 giorni (cinque mesi), nell’arco di un anno, senza diritto al corrispettivo. Questo vale anche per la maternità e per gli infortuni. I lavoratore può anche sospendere il versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di due anni, nel caso in cui malattia o infortunio siano di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni. Infine, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche sono equiparati alla degenza ospedaliera.

E’ poi previsto che i centri per l’impiego abbiamo sempre almeno uno sportello dedicato a professionisti e lavoratori autonomi.

Inserito nel ddl

La previsione di agevolazioni fiscali,  consistenti nella deducibilità:la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei: nella misura del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro; nella misura del 100% delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.

Il riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, l’estensione della durata e dell’arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l’indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino;

La previsione della sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni.

La previsione di una specifica misura di tutela contro la malattia in base alla quale, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Smart working

Poletti fa subito una precisazione: non vengono previste nuove tipologie contrattuali per il lavoro agile, o smart working, che è invece considerato una modalità flessibile di lavoro subordinato. Quindi, lo smart working è una tipologia di lavoro subordinato che si svolge con regole particolari, ad esempio non prevedendo necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, ma in ogni caso rispettando i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La legge prevede per lo smart working il diritto al trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

=> Smart working: stato dell’arte in Italia

Gli incentivi fiscali e contributivi previsti per il lavoro subordinato in materia di salario di produttività, sono applicabile anche al lavoro agile.  Ci sono poi una serie di norme per tutelare la sicurezza sul lavoro di coloro che svolgono la prestazione con modalità di smart working: in genere, la copertura INAIL è collegata alla presenza in sede del lavoratore, mentre vengono introdotti meccanismi per estenderla anche al lavoro agile. E’ sempre previsto che i contratti collettivi di lavoro possano introdurre ulteriori regole in materia di smart working.

=> Smart working: incentivo all’occupazione

Il ministero sottolinea come questo nuovo Jobs Act del lavoro autonomo abbia anche il preciso scopo di incentivare l’occupazione giovanile, mettendo i giovani nelle condizioni migliori per entrare nel mondo del lavoro.

Previsto nel Ddl

Il lavoratore che presta l’attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, siano applicati anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.

Il datore di lavoro garantisce al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.