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Appalti e regolarità contributiva: Inarcassa più flessibile

di Francesca Vinciarelli

5 Novembre 2015 10:00

Regolarità contributiva per appalti più facile: le nuove soglie di tollerabilità di Inarcassa che consentono di partecipare alle gare anche in presenza di debiti con l'Ente.

In caso di debiti con Inarcassa (Cassa di previdenza degli ingegneri e architetti liberi professionisti) fino ad un massimo di 500 euro, o se non è stato pagato il contributo minimo corrente, ai professionisti verrà comunque rilasciato il certificato di regolarità contributiva e verrà data loro la possibilità partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi di progettazione. Si tratta delle nuove misure, ora entrate in vigore, stabilite dal Consiglio di Amministrazione di Inarcassa con lo scopo di aiutare i professionisti in difficoltà a causa della crisi.

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Regolarità contributiva con debiti

A partire dal 1° novembre 2015 possono ottenere il certificato di regolarità contributiva necessario per partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, anche gli iscritti a Inarcassa che non hanno provveduto al pagamento della contribuzione minima corrente, pari a 3016 euro per il 2015, o che hanno un debito grave fino a 500 euro (fino al 31 ottobre 2015 era concesso un debito di soli 100 euro). Una volta rilasciato il certificato di regolarità contributiva, il cui periodo di validità è di 120 giorni, il professionista avrà 15 giorni di tempo (fino al 31 ottobre 2015 erano 7) per regolarizzare la propria posizione.

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Regolarità contributiva e DURC

Come chiarito diverse volte da Inarcassa, il certificato di regolarità contributiva è diverso dal DURC:

  • il certificato di regolarità contributiva riguarda i versamenti a Inarcassa, Ente previdenziale di ingegneri e architetti liberi professionisti che intendono partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, come previsto dall’articolo 90, commi 6 e 7, del Codice Appalti (D.lgs. 163/2006);
  • il DURC riguarda gli adempimenti nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili per la tutela dei dipendenti, come previsto dall’articolo 6 del Regolamento Attuativo del Codice Appalti (Dpr 207/2010).

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