Congedo parentale a ore: stop alla procedura INPS

di Barbara Weisz

27 Luglio 2015 16:13

L'INPS prima annuncia e poi blocca la procedura telematica per richiedere il congedo parentale a ore, esteso dal Jobs Act a tutti i lavoratori dipendenti: ancora attesa la circolare.

Giallo sulla domanda online di congedo parentale a ore, che il Jobs Act ha esteso a tutti i lavoratori dipendenti (dal 2012 possibile per legge solo se previsto da CCNL, ma senza mai essere divenuto operativo): il 21 luglio l’INPS ha annunciato di aver aggiornato il sistema al fine di accogliere le richieste di congedo frazionato, salvo poi rettificare – a fronte delle lamentele dei contribuenti – spiegando che la procedura è stato sospesa in attesa della circolare applicativa con le istruzioni.

In pratica, al momento è funzionante solo l’aggiornamento del sistema telematico per l’utilizzo del congedo parentale fino a 12 anni di vita del figlio.

=> Congedo parentale fino a 12 anni e a ore nel Jobs Act

Congedo parentale a ore

Sulla pagina Facebook dell’Istituto, si ufficializzava l’operatività della procedura a partire dal 16 luglio. In realtà, davanti alla pioggia di domande di utenti che non trovavano traccia alcuna del servizio online, l’INPS rispondeva:

la procedura è stata sospesa in attesa della pubblicazione della circolare che chiarirà tutti i vostri dubbi”.

 Dunque, al momento non è chiaro se e come si possa usufruire di questa possibilità, che peraltro è prevista da un legge in vigore. La novità sul congedo a ore è infatti contenuta nell‘articolo 7 del decreto 80/2015 attuativo del Jobs Act, dedicato alla conciliazione lavoro-famiglia. Prevede che il genitore possa scegliere l’utilizzo del congedo retribuito al 30% su base oraria, anche se non espressamente previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento.  La norma prevede le seguenti regole:

  • il congedo si può utilizzare per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese precedente la richiesta (se la giornata lavorativa media è di 8 ore, se ne possono chiedere 4);
  • è vietato il cumulo delle ore di congedo parentale con permessi o riposi;
  • il lavoratore deve fare richiesta all’azienda con almeno 2 giorni di anticipo.

Ricordiamo che nella maggioranza dei caso il congedo parentale è pagato dall’azienda, mentre ci sono situazioni (esempio: operai agricoli a tempo determinato, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, lavoratori stagionali) in cui la prestazione è erogata dall’INPS. Il congedo parentale è retribuito (sempre al 30%) purché il genitore lo utilizzi nei primi 6 anni del figlio.

=> Congedo parentale: a ore, durata e indennità

Congedo parentale fino a 12 anni

Nel frattempo, con circolare 139/2015, l’INPS ha spiegato che le modalità di invio per le domande di congedo parentale per i figli tra 8 e 12 anni sono ora completamente telematiche. Precedentemente, era stata prevista la possibilità di inviare domande cartacee per il solo mese di luglio, in attesa del completo aggiornamento delle procedure informatiche. Ricordiamo che l’estensione del congedo parentale fino a 12 anni (e non più fino a 8) è un’altra novità del decreto 80/2015 attuativo del Jobs Act. La circolare operativa INPS chiarisce che la nuova procedura non riguarda il congedo a ore, per il quale si attende un provvedimento specifico.

=> Congedo parentale 2015: domanda e indennizzo