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Pensioni artigiani: requisiti INPS

di Barbara Weisz

Pubblicato 15 Marzo 2018
Aggiornato 16 Marzo 2018 16:54

Regole di iscrizione alla gestione INPS per la pensione artigiani e i casi più frequenti di errore: responsabile tecnico, snc non iscritta all'albo, srl pluripersonale.

Tutti i dettagli relativi agli adempimenti contributivi per i cosiddetti artigiani di fatto sono contenuti nel nuovo messaggio INPS 1138/2018: per iscriversi alla gestione INPS pensione artigiani sono necessari precisi requisiti, a partire dall’iscrizione all’apposito albo delle imprese artigiane; nel momento in cui un’impresa si iscrive al registro delle imprese artigiane, l’INPS può procedere direttamente all’iscrizione nella relativa gestione previdenziale; se in un secondo momento viene evidenziata l’irregolarità dell’iscrizione al registro, la Commissione provinciale artigianato, o un organismo equipollente, stabilirà la cessazione, e verrà meno anche l’obbligo contributivo.

Il documento di prassi fornisce chiarimenti utili ad evitare una serie di errori, di cui vengono elencati gli esempi più frequenti.

  • Responsabile tecnico diverso dal titolare: per alcune attività artigianali, è necessario che ci sia un responsabile tecnico in possesso di specifici requisti (esempio: installazione di impianti). Nell’impresa artigiana, il responsabile tecnico deve essere l’imprenditore. Lo prevede l’articolo 2 della legge 443/1985: «l’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico – professionali previsti dalle leggi statali». Se invece il responsabile tecnico è un soggetto diverso, l’impresa può legittimamente operare, ma non iscriversi all’albo degli artigiani e avere la relativa copertura previdenziale.
  • Snc non iscritta all’albo imprese artigiane: una società in nome collettivo che esercita attività artigiana, ma non è iscritta all’albo perché solo la minoranza dei soci presta la propria opera, non è un’impresa artigiana e i soci non possono iscriversi alla relativa gestione previdenziale. Il riferimento è l’articolo 3 dell’articolo 3 della legge n. 443/85, è artigiana l’impresa “costituita ed esercitata in forma di società …, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo”.
  • Srl pluripersonale: queste società possono iscriversi all’Albo imprese artigiane, ma non sono obbligate a farlo. Se si iscrivono, i soci hanno la previdenza della gestione artigiani, altrimenti no.

I contenziosi in atto vengono gestiti sulla base delle direttive fornite.