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Patent box: le modalità operative

di Barbara Weisz

Pubblicato 1 Settembre 2015
Aggiornato 12 Febbraio 2016 11:24

Ecco come si applica la deduzione fiscale sulle opere dell'ingegno prevista dalla Legge di Stabilità (30% nel 2015, 40% nel 2016, 50% dal 2017): il decreto attuativo sul patent box.

Definizione delle spese agevolabili, calcolo della quota di reddito a cui applicare il beneficio, modalità di utilizzo dello speciale regime di tassazione: sono pronte le modalità operative sul cosiddetto patent box, la fiscalità agevolata per brevetti e opere d’ingegno introdotta con la Legge di Stabilità 2015, contenute nel decreto ministeriale applicativo firmato dai ministri dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, e dell’Economia, Pier Carlo Padoan, in attuazione dei commi da 37 a 45 della legge 190/2014.

=> Patent box: lo sconto fiscale sui brevetti

Si tratta di una deduzione fiscale pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016 e al 50% dal 2017 dal 2017, sui redditi derivanti da opere dell’ingegno, come marchi e brevetti. Il beneficio  è applicabile per cinque periodi di imposta: per il 2015 e 2016 l’opzione verrà esercitato con comunicazione all’Agenzia delle Entrate (di cui è atteso il provvedimento), nei periodi di imposta successivi invece si effettuerà la comunicazione direttamente in dichiarazione dei redditi. Sono agevolati i seguenti redditi:

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali concessi o in corso di concessione: sono compresi brevetti per invenzione, invenzioni biotecnologiche e relativi certificati complemenari di protezione, brevetti per modello di utilità, brevetti e certificati per varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori;
  • marchi di impresa (registrati o in corso di registrazione);
  • disegni e modelli giuridicamente tutelabili;
  • informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.

Rientrano nell’ambito di applicazione la concessione in uso del diritto all’utilizzo delle opere dell’ingegno e il loro utilizzo diretto. Il decreto fornisce definizioni precise delle attività di ricerca e sviluppo comprese nel beneficio:

  • ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici per acquisire nuove conoscenze successivamente utilizzate in attività di ricerca applicata o design;
  • ricerca applicata: ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti o servizi o migliorare quelli esistenti, sviluppo sperimentale e competitivo, quindi acquisizione, combinazione, strutturazione, utilizzo delle capacitò tecnologiche, scie4ntifiche o commerciali esistenti per sviluppare o migliorarere prodotti e servizi, test, prove, sperimentazioni, realizzazione di prototipi e campioni, prodotti pilota, test e convalida, realizzazione impianti produttivi;
  • design: ideazione e progettazione di prodotti. processi e servizi, attività di sviluppo dei marchi;
  • ideazione e realizzazione software protetto da copyright;
  • ricerche preventive, test, ricerche di mercato e studi finalizzati a sistemi anticontraffazione, depositio e mantenimento diritti, rinnovo;
  • attività di presentazione, comunicazione e promozione.

=> Brevetti e marchi: la domanda telematica

La quota agevolabile, che come detto è pari al 30% nel 2015, 40% nel 2016 e 50% negli anni successivi, si applica al rapporto fra le spese sostenute per mantenere e sviluppare il bene immateriale brevettato e il totale delle spese. Non rilevano interessi passivi, spese per immobili, qualsiasi altra voce non compresa fre le attività sopra descritte, ed elencate nel decreto. Il diretto collegamento fra le attività di ricerca e sviluppo e i beni immateriali opere dell’ingegno deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione contabile ed extracontabile.

attuativo