Start-up innovative: le regole per le società  già  esistenti

di Barbara Weisz

Pubblicato 22 Gennaio 2013
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:39

Anche le società  già  esistenti possono diventare start up innovative, e aver diritto alle relative agevolazioni previste dal decreto Sviluppo bis. Ci sono però precise condizioni, ad esempio la società  deve essere stata costituita nei quattro anni precedenti all’entrata in vigore della legge di conversione (il 19 dicembre 2012, giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), e presentare la richiesta di diventare start up innovativa in tempo utile. Vediamo esattamente come deve comportarsi un’impresa che vuole effettuare questo passaggio, e accedere ai relativi incentivi (che riguardano fisco, procedure, diritto societario, contratti di lavoro). Il riferimento normativo è l’articolo 25 del Dl 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge 121/2012.

=> Ecco quali sono le agevolazioni per le start up innovative

E’ essenziale depositare al Registro delle Imprese, entro 60 giorni dal 19 dicembre (quindi, entro il 17 febbraio), una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale, che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla norma. Questi sono gli stessi necessari anhe per le imprese di nuova costituzione.

=> Leggi la procedura per iscriversi al Registro delle Imprese

La start up innovativa è una «società  di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione». Deve avere i seguenti requisiti:

  • I soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria.
  • E’ costituita e svolge attività  d’impresa da non più di 48 mesi (quattro anni).
  • Sede principale in Italia.
  • A partire dal secondo anno di attività , valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro.
  • Non distribuisce e non ha mai distribuito utili.
  • Oggetto sociale, esclusivo o prevalente: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
  • Azienda non costituita a seguito di fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo di azienda.

Oltre a tutti i requisiti sopra descritti, la start-up innovativa deve possedere anche almeno uno dei seguenti requisiti:

  • spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili.
  • Almeno un terzo del personale (dipendenti o collaboratori) deve avere titolo di dottorato di ricerca (può anche essere un dottorando) presso un’università  italiana o straniera, oppure una laurea e almeno tre anni di attività  di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero.
  • Impresa titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà  vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività  di impresa.

Mentre le imprese di nuova costituzione hanno diritto alle agevolazioni per quattro anni, le società  già  esistenti possono usufruirne per un periodo che varia in questo modo:

  • per quattro anni se l’impresa è stata costituita entro i due anni precedenti.
  • Per tre anni, se l’azienda è stata costituita entro i tre anni precdenti.
  • Per due anni se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

=> Approfondisci i requisiti delle start-up innovative.