Cessione di azienda e violazione obblighi ex articolo 28

di Roberto Grementieri

Pubblicato 17 Ottobre 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:39

Nel caso di trasferimento d’azienda, o di ramo d’azienda che occupi più di 15 dipendenti, lo Statuto dei lavoratori prevede che sia attivata una procedura di consultazione sindacale che vede coinvolti il cessionario e il cedente, nonché i sindacati che devono essere informati, nei tempi indicati dalla legge, in ordine a:
a) data o proposta del trasferimento;
b) motivi del programmato trasferimento d'azienda;
c) conseguenze giuridiche economiche e sociali per i lavoratori;
d) eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

I sindacati, entro sette giorni dalla data in cui hanno ricevuto l'informativa, possono chiedere per iscritto che vi sia un confronto tra cedente e cessionario. Si attiva così una fase di esame congiunto e la consultazione si considera esaurita quando, dopo dieci giorni dal suo inizio, non è stato possibile raggiungere un accordo.

Il mancato rispetto da parte del cedente o del cessionario degli obblighi indicati costituisce condotta antisindacale.

Con riferimento al provvedimento in tal senso emesso, può il provvedimento che contiene l’ordine di cessazione del comportamento illegittimo e di rimozione degli effetti (articolo 28, comma 1) incidere sulla validità  del trasferimento d’azienda ed in tal modo sulle singole vicende individuali dei lavoratori?

Secondo il giudizio prevalente in giurisprudenza, la violazione degli obblighi di consultazione non influisce sulla validità  della vicenda traslativa.

Non va tuttavia trascurata l’esistenza di un orientamento minoritario di merito che ravvisa nella procedura ex art. 47 della l. n. 428 del 1990 un requisito di validità  del trasferimento, la cui violazione darebbe luogo alla nullità  del trasferimento medesimo.