Unico 2011: niente tasse sui crediti svalutati

di Roberto Grementieri

Pubblicato 29 Settembre 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:39

Il trattamento fiscale delle perdite e svalutazione su crediti prevede regole rigide per la deducibilità. Per evidenziare il processo di determinazione delle svalutazioni deducibili, si compila l’apposito prospetto nel quadro RS. L’omessa o incompleta compilazione dei prospetti non produce un indebito, eventualmente una sanzione da 258,23 a 2.065,83 euro.

Il prospetto dei crediti inserito in Unico SC 2011 è suddiviso in tre sezioni, la terza dedicata alle altre società  commerciali.

Per tali soggetti le svalutazioni crediti risultanti in bilancio sono deducibili in ogni esercizio nei limiti dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti. La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti raggiunge il 5% del valore nominale dei crediti in bilancio.

Nel calcolo della svalutazione del credito fiscale si deve far riferimento solo ai crediti non assicurati, relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto dell’attività  propria, con esclusione dei crediti per cessione di beni strumentali.

Nel rigo RS64 va indicato, in colonna 1, l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti a fine 2009, specificando in colonna 2, l’ammontare fiscalmente dedotto. Il rigo RS65 è dedicato alle perdite su crediti con indicazione di quelle defalcate in bilancio e specifica in colonna 2 di quelle fiscalmente deducibili, ove queste ultime sono anche quelle imputate a conto economico in precedenti esercizi, ma non dedotte per assenza dei necessari requisiti.