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Stabile organizzazione: l’impresa estera si stabilisce in Italia

di Anna Fabi

Pubblicato 7 Settembre 2011
Aggiornato 2 Ottobre 2018 12:25

La disciplina della stabile organizzazione prevede che venga svolta un’attività  d’impresa, all’interno del territorio italiano, da parte di un soggetto non residente. Elemento imprescindibile è l’esistenza e l’utilizzo di una sede fissa di affari.

Non costituiscono stabile organizzazione tutte quelle attività  che assolvono prevalentemente una funzione ausiliaria dell’attività  principale, quali l’installazione per soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni e merci appartenenti all’impresa, la conservazione di beni e merci destinati ad essere trasformati da altre imprese, l’utilizzo di una sede fissa destinata ad acquistare beni e merci o a raccogliere informazioni per l’impresa. Sono, invece, elementi probatori la presenza sul territorio nazionale dell’ufficio vendite o dipendenti.

In particolare, il regolamento Ue n. 282 del 15 marzo 2011, entrato in vigore lo scorso 1 luglio, ha chiarito maggiormente il concetto di stabile organizzazione designando qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività  economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici.

Ai fini contabili le stabili organizzazioni devono rispettare quanto dettato dal D.P.R. 600 del 1973. Nello specifico, le società , gli enti e gli imprenditori che esercitano attività  commerciali all’estero mediante stabili organizzazioni devono rilevare in contabilità  distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell’esercizio relativi a ciascuna di esse.

Si tratta, in pratica, di una contabilità  cronologica e sistematica analoga a quella prevista per le società  nazionali. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi della stabile organizzazione in Italia sono soggette ad Iva. Alla fine dell’esercizio la stabile organizzazione dovrà  redigere un bilancio al fine di determinare il risultato dell’attività .

Anche le stabili organizzazioni sono tenute a comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list.