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Riforma apprendistato 2011

di Roberto Grementieri

Pubblicato 19 Agosto 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:39

Il Collegato Lavoro 2010 aveva dato delega al Legislatore di procedere al riordino dell'istituto dell'apprendistato. In data 7 luglio 2011 il testo presentato ha ottenuto l’approvazione in sede di Conferenza Stato-Regioni con l'apporto di alcuni significativi interventi.
Il testo, infatti, presenta alcune novità  rispetto al testo licenziato a maggio che di seguito si riassumono nei tratti essenziali:

a) disciplina generale: rimessa ad accordi interconfederali ovvero a contratti collettivi nazionali di lavoro; viene stralciato il riferimento alla contrattazione di livello territoriale e aziendale;

b)richiesta della forma scritta per il patto di prova;

c)possibilità  di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;

d) possibilità  di prevedere forme e modalità  per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato;

e) applicazione delle norme di sicurezza sociale anche per maternità  e assegni famigliari;

f) definizione dell'età  massima per il ricorso al contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e modulazione della sua durata in ragione del tipo di diploma.

Gli accordi interconfederali/contratti collettivi stabiliscono la durata anche minima del contratto.

La durata del contratto, comunque, non può superare i 3 o i 5 anni, per specifiche figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

La formazione, svolta sotto la responsabilità  dell'azienda, è integrata, nei limiti delle risorse disponibili, dall'offerta pubblica, interna o esterna all'azienda; si precisa che la durata della formazione avrà  un monte ore non superiore a 120 ore nel triennio e sarà  disciplinata dalle Regioni tenuto conto dell'età , del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista

Previsione di specifiche norme nel caso di impiego del contratto presso datori di lavoro che svolgono attività  su cicli stagionali.

Per le Regioni e i settori ove la disciplina contenuta nel decreto non è immediatamente operativa trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le regolamentazioni contrattuali regolazioni vigenti.

In assenza della offerta formativa pubblica, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti

I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale.