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Contratto di apprendistato: novità  del Decreto Sviluppo

di Nicola Santangelo

Pubblicato 16 Maggio 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

Con il Decreto Sviluppo il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al nuovo testo unico dell'apprendistato. La normativa, rivolta sia ai giovani quindicenni sia a coloro che aspirano ad un più alto livello di formazione, introduce tre tipologie di contratto.
L'obiettivo è quello di favorire la crescita e rilanciare l'occupazione tra i giovani.

Le tre tipologie di contratto introdotte nel testo unico sono così sintetizzabili:

  • apprendistato per la qualifica professionale, di durata non superiore a tre anni è rivolto ai giovanissimi a partire da 15 anni di età ;
  • apprendistato professionalizzate o contratto di mestiere, di durata non superiore a sei anni è rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni che devono completare il loro iter formativo e professionale. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età ;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni che aspirano ad un più alto livello di formazione nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età .

La normativa tende a semplificare la disciplina e le procedure che regolano il contratto di apprendistato. Nello specifico, i contratti dovranno prevedere una serie di principi quali la forma scritta o uno specifico piano formativo individuale, il divieto della retribuzione a cottimo, la possibilità  di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, la presenza di un tutor o referente aziendale, la possibilità  di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti tramite fondi paritetici interprofessionali, la registrazione della formazione effettuata e delle competenze acquisite nel libretto formativo, la possibilità  del riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite, il divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, la possibilità  per le parti di recedere dal contratto al termine del periodo di formazione ovvero la prosecuzione dell'impiego come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Gli apprendisti dovranno, inoltre, essere obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie e l'invalidità . L'obbligo è esteso anche per l'assistenza previdenziale ai fini pensionistici.

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati o, in mancanza, le tre unità .