Costituzione patrimonio destinato, i poteri del collegio sindacale?

di Nicola Santangelo

Pubblicato 9 Maggio 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

In altre occasioni abbiamo avuto modo di parlare della costituzione del patrimonio destinato ai sensi dell’articolo 2447 e seguenti del codice civile inteso come la costituzione di una parte del patrimonio della società  destinato in via esclusiva ad uno specifico affare.
In questo ambito assume particolare importanza la posizione del collegio sindacale al quale sono conferiti particolari poteri. Vediamo quali.

Al termine della delibera dell'assemblea di destinare una parte del patrimonio ad uno specifico affare, il collegio sindacale deve redigere una relazione commentata che diventerà  parte integrante del verbale dell'assemblea ovvero dovrà  esprimere il proprio parere facendo riferimento alla congruità  del patrimonio destinato in merito alla realizzazione dell'affare, alle modalità  e alle regole relative al suo impiego, al risultato che si intende perseguire e alle eventuali garanzie offerte a terzi, alla possibilità  di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare e sulla adeguatezza e correttezza delle regole di rendicontazione dello specifico affare.

L'articolo 2447-nonies del codice civile stabilisce che i sindaci dovranno redigere una relazione finale che accompagni, insieme con la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il rendiconto degli amministratori quando si realizza l’affare per il quale è stato destinato il patrimonio ovvero è divenuto impossibile realizzarlo. Tali documenti dovranno essere depositati presso l'ufficio delle imprese.

Si ricorda che i beni compresi nel patrimonio destinato devono essere indicati distintamente nello stato patrimoniale della società  e che per ciascun patrimonio destinato occorre redigere un separato rendiconto da allegare al bilancio. In nota integrativa occorre illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per l'imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo nonché il corrispondente regime della responsabilità .