Retribuzione in natura: la cessazione di azioni

di Roberto Grementieri

Pubblicato 21 Settembre 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

L’assegnazione ai dipendenti di azioni è soggetta a prelievo contributivo e fiscale secondo un regime di particolare favore. Le disposizioni in esame, tuttavia, si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall’impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società  che – direttamente o indirettamente – controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società  che controlla l’impresa.

Il momento impositivo è determinato secondo il criterio di cassa; pertanto sono applicabili le aliquote contributive vigenti nei momento in cui si realizza l’imponibilità .

Il valore delle azioni offerte ai dipendenti è escluso dalla base imponibile contributiva e fiscale per un importo non superiore complessivamente a € 2.065,83 nel periodo d’imposta a condizione che:

a) l’offerta si rivolga alla generalità  dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
b) le azioni non vengano riacquistate dalla società  emittente o dal datore di lavoro o, comunque, cedute prima di tre anni.

Se i dipendenti versano un corrispettivo per l’acquisizione delle azioni, l’assoggettamento a prelievo contributivo e fiscale avviene solo se la differenza tra il valore delle azioni e il prezzo pagato dal dipendente supera l’importo sopra indicato ed esclusivamente per la parte eccedente tale limite.

Qualora, invece, le azioni siano cedute prima che siano trascorsi tre anni dall’acquisto, l’importo escluso dall’imponibile è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta nel quale avviene la cessione, quale compenso di natura di lavoro dipendente.