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L’indennità  per ferie non godute: disciplina e tassazione

di Roberto Grementieri

Pubblicato 14 Settembre 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

In relazione alle ferie, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, può accadere che il lavoratore non ha utilizzato tutte le ferie maturate: in tal caso è necessario compensarlo con un’indennità  sostitutiva delle ferie non godute.

Per consentire al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche, le ferie devono essere fruite nel corso del rapporto di lavoro per almeno 4 settimane all’anno, di cui due nel corso dello stesso anno di maturazione e due entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione.

A garanzia dell’effettiva ed irrinunciabile fruizione delle ferie è stabilito il divieto della loro monetizzazione, cioè della sostituzione della fruizione con un’indennità  economica.
Fa eccezione al divieto in oggetto l’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro

Per calcolare la relativa indennità  è necessario determinare due valori: il numero dei giorni di ferie maturate; la retribuzione di riferimento.
L’indennità  sostitutiva per ferie non godute è composta dagli stessi elementi che concorrono a formare la retribuzione feriale, va esposta in busta paga con un’apposita voce ed annotata nel libro unico.

Tale indennità  è considerata elemento imponibile previdenziale ed i relativi contributi si calcono secondo le modalità  ordinarie.

Il momento in cui l’indennità  deve essere assoggettata a contribuzione coincide: con il termine stabilito dalla legge o eventualmente dalla contrattazione collettiva per la fruizione delle ferie o il pagamento dell’indennità  sostitutiva; in assenza di regole contrattuali o pattuizioni aziendali, si considera il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie.

Il calcolo dell’imposta viene eseguito secondo le seguenti modalità : tassazione ordinaria, per le indennità  riferite alle ferie maturate nell’anno di cessazione; tassazione ordinaria, per le indennità  riferite alle ferie maturate nell’anno precedente, nel caso in cui il contratto collettivo preveda la possibilità  di fruire delle ferie entro i primi sei mesi dell’anno successivo; tassazione separata secondo i criteri previsti per gli emolumenti arretrati per le indennità  riferite alle ferie maturate e non godute negli anni precedenti.