Personale di vigilanza: i limiti di legge per il datore di lavoro

di Roberto Grementieri

Pubblicato 9 Settembre 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

Il datore di lavoro, qualora si avvalga dell’opera di personale specificatamente addetto alla vigilanza sull’attività  lavorativa e sul comportamento del lavoratore, è obbligato a comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale assunto.
Il mancato rispetto di tale obbligo determina l’inutilizzabilità  delle segnalazioni ai fini dell’applicazione di sanzioni disciplinari.

L’oggetto del controllo è generalmente limitato alle eventuali violazioni del patrimonio aziendale, oppure ai comportamenti illeciti del dipendente che possono esporre il datore di lavoro a responsabilità  penali.

I controlli possono essere espletati anche da investigatori privati.

La legge circoscrive l’impiego delle guardie giurate soltanto per compiti di tutela del patrimonio aziendale.
Alle stesse è pertanto vietato sia accedere ai locali dove si svolge l’attività  lavorativa sia controllare l’attività  stessa dei lavoratori.
L’inosservanza di questi obblighi da parte di una guardia giurata può essere sanzionata con la sospensione dal servizio o, nei casi più gravi, con la revoca della licenza da parte del Prefetto.

In materia di perquisizioni a carico del lavoratore queste sono vietate, ad eccezione dei casi indispensabili di tutela del patrimonio aziendale.
In quest’ultimo caso le perquisizioni possono essere effettuate soltanto alle seguenti condizioni: all’uscita del luogo di lavoro e con l’ausilio di sistemi di selezione automatica casuale rispetto alla collettività  dei lavoratori; salvaguardando la dignità  e la riservatezza del lavoratore; concordando in casi e le modalità  delle perquisizioni con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, soltanto su autorizzazione della DPL.