Ferie residue: indicazioni pratiche per aziende e dipendenti

di Roberto Grementieri

Pubblicato 28 Giugno 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

Per ogni anno di attività , come abbiamo già  spiegato il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie retribuite la cui durata è fissata dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione, comunque in una misura non inferiore a 4 settimane.

Dal 29 aprile 2003, si distinguono tre periodi diversi di ferie.

Un primo periodo è lungo almeno due settimane che va fruito nel corso dell’anno di maturazione. Può essere fruito anche in modo ininterrotto, su richiesta del lavoratore interessato. Una richiesta che deve comunque rispettare i principi del codice civile e che, pertanto, se mancano norme contrattuali (CCNL) di riferimento, va formulata tempestivamente in maniera che il datore di lavoro possa operare il corretto contemperamento tra esigenze dell’impresa e interessi del prestatore di lavoro.

Allo scadere dell’anno di maturazione, ove il lavoratore non abbia goduto delle ferie per almeno due settimane, il datore diventa passibile di sanzione.
Per il lavoratore resta che, se non è stato ammesso a fruire delle due settimane nemmeno in un diverso tempo, conserva in credito le due settimane (o il minor periodo non fruito) che gli verranno indennizzate a fine rapporto lavoro (salvo la fruizione in altro tempo).
Perché venga sanzionato il datore di lavoro, è sufficiente che il lavoratore non abbia goduto anche solo di una parte delle due settimane cui ha diritto, e anche nelle ipotesi in cui il godimento sia successivo, poiché il periodo, tassativamente e complessivamente, deve essere fruito nel corso dell’anno di maturazione e non oltre.

Attualizzando questi principi si ha che, fermo restando le regole previste dal CCNL, i lavoratori hanno diritto a godere di almeno due settimane di ferie relative all’anno 2010 entro il 31 dicembre 2010.

Anche il secondo periodo di ferie è lungo due settimane.
Può essere fruito anche in modo frazionato, purché entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione, salvi più ampi periodi eventualmente fissati dalla contrattazione collettiva.
Allo scadere di tale termine, se il lavoratore non ha goduto di questo secondo periodo di ferie (di due settimane), il datore è passibile di sanzione.
Per il lavoratore, invece, se non ammesso a fruire delle stesse neppure in un tempo diverso, significa avere in credito le due settimane (o il minor periodo non fruito) che gli verranno indennizzate a fine rapporto lavoro.

Attualizzando questi principi si ha che, fermo restando le regole previste dal CCNL, i lavoratori hanno diritto a godere di altre due settimane di ferie relative (maturate) all’anno 2010 entro il 30 giugno 2011.

Un terzo periodo di ferie, infine, è quello eccedente il minimo di quattro settimane stabilito dalla legge.
Questo può essere fruito anche in modo frazionato entro il termine stabilito dalla contrattazione collettiva e/o privata (che lo prevedono). A questo periodo non si applicano le regole normative; pertanto, è la contrattazione a fissare durata e termini di fruizione.