Il contratto di somministrazione a tempo indiretto o "staff leasing"

di Roberto Grementieri

Pubblicato 23 Febbraio 2010
Aggiornato 27 Gennaio 2023 12:14

Con l’abrogazione della normativa prevista dalla legge attuativa del Protocollo Welfare del luglio 2007, la Finanziaria 2010 reintroduce il contratto di somministrazione a tempo indeterminato o staff leasing.

Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 191/2009 vengono ampliati i casi di ricorso a tale istituto a tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.

Inoltre si è ampliato il novero dei contratti collettivi che possono identificare altri casi di ricorso alla somministrazione, aggiungendo a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali e territoriali, una identica possibilità  per i contratti di tipo aziendale.

Circa i divieti e le relative esenzioni, è stato attenuato il divieto di ricorso al contratto di somministrazione per le unità  produttive presso le quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni, consentendo, la possibilità  di stipulare contratti di somministrazione per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero al fine di ricollocare lavoratori in mobilità .

Permangono, invece, i divieti previsti per la sostituzione di lavoratori in sciopero, per i casi in cui non si sia proceduto alla valutazione dei rischi, nonché per i casi in cui sia operante una riduzione dell’orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione salariale.

Nei casi di utilizzo finalizzato alla ricollocazione di lavoratori in mobilità  è possibile il ricorso alla somministrazione anche in assenza delle causali oggettive per il ricorso all’assunzione a tempo determinato, come per la generalità  dei datori di lavoro, vale a dire la possibilità , nei casi di assunzione dalle liste di mobilità , di non collegare l’assunzione a termine a precise ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

Ai contratti di lavoro stipulati per la ricollocazione dei lavoratori in mobilità , si applicano le agevolazioni contributive previste dalla legge e consistenti nella riduzione per 12 mesi dei relativi oneri.

Infine, tra gli incentivi economici assumono rilevanza anche gli incentivi specifici previsti in favore delle agenzie per il lavoro nei seguenti importi: un incentivo di 1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente; un incentivo di 800 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente; un incentivo tra 2.500 e 5.000 euro per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà  di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.