Credito di imposta per assunzione nuovi dipendenti: non perdetevi l’agevolazione!

di Roberto Grementieri

Pubblicato 2 Novembre 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:41

Con ordinanza n. 21320 del 6 ottobre u.s. la Corte di Cassazione ha stabilito la decadenza dal diritto di fruire del credito d'imposta per l'assunzione di nuovi dipendenti nelle Pmi che, invitate a regolarizzare la domanda, non ottemperano entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'invito dell'ufficio.

La sentenza giunge dopo l’impugnazione di un provvedimento di diniego dell’incentivo, sotto forma di credito di imposta, previsto dall'articolo 4 della legge 449/1997 per l'assunzione di nuovi dipendenti che il competente ente impositore ha fondato sul rilievo della tardività  della domanda rispetto al termine di presentazione previsto dal d.m 311/1998.

La società  non aveva adempiuto tempestivamente, dato che non aveva ritenuto perentorio il termine stabilito dall'articolo 6, comma 3, del richiamato decreto ministeriale per ottemperare all'invito dell'ufficio di completare, dei prescritti elementi, la richiesta del beneficio in questione.

La contestazione ha trovato accoglimento in CTP e conferma da parte della CTR che, nel respingere l'appello, ha ritenuto il termine in questione di natura semplicemente ordinatoria.

Circostanza censurata dall’Amministrazione con un unico motivo di ricorso per cassazione con il quale rileva che erroneamente il giudice del riesame ha disconosciuto la perentorietà  del prescritto termine.

La Suprema Corte ritiene fondata l'eccezione in quanto, ai fini dell'attribuzione alle PMI (Irpef, Ilor, ovvero Iva) per l'assunzione di nuovi dipendenti, ha già  avuto modo di affermare al riguardo il principio in base al quale l'inottemperanza all'invito dell'ufficio finanziario di completare, nel termine di 15 giorni, con gli elementi prescritti, la richiesta del contribuente comporta il disconoscimento del beneficio.

Tale diniego deriva dall'articolo 6, comma 3, del d.m. 311/1998, il quale dispone che costituisce causa di non riconoscimento del credito d'imposta la mancata regolarizzazione della richiesta entro 15 giorni dall'inerente invito, ed è diretta espressione del potere, demandato al ministero delle Finanze dall'inequivoco disposto di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 449/1997, di stabilire con decreto ministeriale le procedure di controllo, prevedendo “specifiche cause di decadenza dal diritto al credito“.

Tutto ciò trova la sua ratio nell'esigenza di definire entro un tempo determinato l'inerente onere finanziario, altrimenti sospeso ad libitum.

Si rammenta, infine, che la legge 449/1997 ha previsto il riconoscimento di incentivi, nella forma del credito d'imposta, per le Pmi in specifiche aree.
Ai fini della richiesta di riconoscimento del credito d’imposta, in base all'articolo 5 del d.m. 311/1998, le Pmi presentavano la richiesta entro trenta giorni dall'assunzione del dipendente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro di servizio di Pescara, che provvedeva quindi a ordinare cronologicamente le richieste secondo la loro data di spedizione, predisponendone apposito elenco.

Gli uffici delle Entrate provvedevano a effettuare controlli per verificare se l'utilizzo del credito stesso fosse avvenuto nel rispetto del possesso dei necessari presupposti e nell'osservanza dei vincoli previsti dalla legge.

Qualora emergeva una utilizzazione del credito di imposta oltre i limiti consentiti, in quanto non erano state rispettate le condizioni dettate dalla legge, il Centro servizio comunicava al soggetto interessato l'avvio del procedimento di revoca del maggior credito di imposta di cui lo stesso aveva usufruito, indicando le violazioni riscontrate.
In merito a queste ultime, la parte poteva fornire le sue giustificazioni entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento stesso.

Infatti, l'articolo 6, comma 3, del Dm 311 precisava che, nel caso di richiesta compilata in modo incompleto e successivamente regolarizzata su invito del Centro di servizio, la data che rilevava, ai fini della predisposizione dell'elenco, era quella di spedizione dell'integrazione della richiesta, che doveva comunque essere inviata entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'invito.