Sicurezza sul lavoro: correttivi al Testo Unico, una riforma annunciata

di Roberto Grementieri

Pubblicato 14 Ottobre 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:41

Il decreto legislativo n. 106/2009 contiene alcune correzioni ed integrazioni al d.lgs. n. 81/2008, meglio noto come Testo Unico delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Con tale provvedimento si è finalmente completato, dopo ben due anni, l’iter legislativo di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina antinfortunistica.

Alla stesura definitiva del decreto correttivo, che consta di 149 articoli e 38 allegati e che è entrato in vigore il 20 agosto, si è arrivati dopo un lungo e complicato confronto realizzato in più sedi e con la partecipazione di tutti gli interlocutori istituzionali e sociali interessati.

Dopo l’approvazione, il 27 marzo scorso, di uno schema di decreto correttivo del d.lgs. n. 81/2008, si è passati attraverso una istruttoria finalizzata alla formulazione del parere della Conferenza Stato – Regioni e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato, dalla quale il decreto è uscito non poco modificato rispetto al modello iniziale.

Il provvedimento corregge passaggi normativi dell’originaria formulazione del T.U. e, soprattutto, cerca di raggiungere due obiettivi:

  • porre rimedio ai molti errori materiali e tecnici presenti nell’attuale disciplina – approvata, come noto, a Camere ormai sciolte ed in tutta f
  • retta;

  • superare, con modifiche improntate al pragmatismo e non alla burocrazia, le difficoltà  operative, le criticità  e le lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione del testo unico.

Le principali novità  (che saranno oggetto di una successiva analisi) si concentrano sul Titolo I – toccando la delega di funzioni, gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, la valutazione dei rischi, gli appalti interni, la sorveglianza sanitaria, la sospensione dell’attività  d’impresa, il modello organizzativo di controllo, l’attività  ispettiva – e sui titoli III (attrezzature di lavoro), IV (cantieri temporanei e mobili) e XII (disposizioni in materia penale e di procedura penale).

Non tutti gli obiettivi che il decreto correttivo avrebbe dovuto raggiungere possono dirsi raggiunti: lacune e incertezze sono ancora presenti. Forse si sarebbe potuto fare di più, ma il decreto è l’evidente frutto di una mediazione politica, che ha portato il Governo ad accogliere, sui punti più delicati ed innovativi, non poche delle osservazioni critiche formulate in ambiente accademico-giudiziario.