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Tremonti-ter: quali sono gli investimenti 2009 agevolabili?

di Roberto Grementieri

Pubblicato 7 Settembre 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:41

Come abbiamo letto su PMI.it, la norma – articolo 5 della legge 102/09 – agevola gli investimenti in nuovi macchinari e apparecchiature, ossia acquistati da produttori e usati o sottoposti a processo di effettivo rinnovo, purchè compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.

Le attrezzature comprese nella voce Ateco 28 sono quelle classificate come Nca, acronimo che si riferisce alla fabbricazione di macchinari e apparecchiature, comprese le rispettive parti meccaniche, che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione.

La divisione 28, in particolare, include apparecchi fissi e mobili progettati per uso industriale, per l'edilizia e l'ingegneria civile, per uso agricolo o domestico, per il trasporto di passeggeri o merci.

La possibilità  di fruire della detassazione è riconosciuta ai titolari di reddito di impresa, a prescindere dal regime contabile adottato ossia a: persone fisiche esercenti attività  commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali; società  in nome collettivo e in accomandita semplice; società  di armamento; società  di fatto che abbiano per oggetto l’esercizio di attività  commerciale; consorzi tra imprese; società  a responsabilità  limitata, per azioni e in accomandita per azioni; società  cooperative e di mutua assicurazione; enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività  commerciale.

Sono esclusi dall'ambito applicativo: le persone fisiche esercenti attività  agricola entro i limiti previsti dall’articolo 32 del Tuir; gli enti non commerciali se non titolari di reddito d’impresa; gli esercenti arti e professioni.
L'agevolazione opera anche per le piccole e medie imprese in perdita.

L'agevolazione si sostanzia in una riduzione dell'imponibile Ires pari al 50% del valore degli investimenti effettuati nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore del decreto e il 30 giugno 2010.

Il beneficio non opera ai fini Irap.
I periodi di imposta interessati sono pertanto l'anno 2009 e 2010.

Gli investimenti effettuati dopo l'entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2009 produrranno una detassazione in dichiarazione 2009, mentre gli investimenti effettuati nel primo semestre del 2010 avranno effetto sulla dichiarazione 2010.

La diminuzione d'imposta rileva per il saldo, mentre non rileva per il calcolo degli acconti.
Il costo agevolabile è quello effettivamente sostenuto dall'impresa per acquistare o realizzare il bene strumentale comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, montaggio, installazione, collaudo, eccetera) e dell'Iva indetraibile.