Imprese in crisi: linee guida sugli Aiuti di Stato valide fino al 2012

di Davide Di Felice

Pubblicato 6 Agosto 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:41

Tenuto conto della necessità  di garantire continuità  e certezza del diritto nel trattamento degli aiuti di Stato a favore delle imprese che si trovano in difficoltà  finanziarie, la Commissione ha deciso di estendere la validità  degli orientamenti comunitari attualmente in vigore sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà  fino al 9 ottobre 2012.

Gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà  sarebbero scaduti il 9 ottobre 2009.

Dall'adozione, avvenuta nel 2004, la Commissione ha applicato tali orientamenti in numerosi casi e l'esperienza ha dimostrato che essi forniscono una solida base per il controllo di questo tipo di aiuti di Stato.

La crisi economica ha creato una situazione economica difficile ed instabile. Non esiste una definizione comunitaria di impresa in difficoltà .

Tuttavia, la Commissione ritiene che un’impresa sia in difficoltà  quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità  pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

In particolare, un’impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà  nei seguenti casi:

  • a) nel caso di società  a responsabilità  limitata, qualora abbia perso più della metà  del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
  • b) nel caso di società  in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità  illimitata per i debiti della società , qualora abbia perso più della metà  dei fondi propri, quali indicati nei conti della società , e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
  • c) per tutte le forme di società , qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Anche qualora non ricorra alcuna di queste condizioni, un’impresa può comunque essere considerata in difficoltà  in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un’impresa in difficoltà , quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l’aumento delle scorte, la sovracapacità , la diminuzione del flusso di cassa, l’aumento dell’indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l’azzeramento del valore netto delle attività .

Nei casi più gravi l’impresa potrebbe già  essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

In quest’ultimo caso gli orientamenti si applicano agli aiuti eventualmente concessi nel quadro di detta procedura allo scopo di garantire la continuità  dell’impresa.

In ogni caso un’impresa in difficoltà  può beneficiare di aiuti solo previa verifica della sua incapacità  di riprendersi con le proprie forze o con i finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o da altre fonti sul mercato.

Un’impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, neanche nel caso in cui la sua situazione finanziaria iniziale sia precaria.
Ciò avviene, ad esempio, quando una nuova impresa emerga dalla liquidazione di un’impresa preesistente, o quando essa rilevi semplicemente gli elementi dell’attivo di un’impresa posta in liquidazione.
In linea di principio, un’impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi 3 anni dall’avvio dell’attività  nel settore interessato.

Solo dopo tale periodo l’impresa può essere ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, a condizione che:

  • a) sia un’impresa in difficoltà  nei termini indicati, e
  • b) non faccia parte di un gruppo più grande, se non alle condizioni fissate dagli orientamenti.

Un’impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di massima, beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà  sono difficoltà  intrinseche all’impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

Qualora un’impresa in difficoltà  crei un’affiliata, l’affiliata e l’impresa in difficoltà  sua controllante vengono considerate un gruppo e hanno titolo a ricevere aiuti alle condizioni fissate nel presente punto.

Gli aiuti per il salvataggio e gli aiuti per la ristrutturazione sono disciplinati dagli stessi orientamenti, perché in entrambi i casi le autorità  pubbliche hanno a che fare con imprese in difficoltà , e il salvataggio e la ristrutturazione, sebbene obbediscano a meccanismi diversi, rappresentano spesso due aspetti di una medesima operazione.

Gli aiuti per il salvataggio sono, per loro stessa natura, una forma di assistenza temporanea e reversibile.

Il loro obiettivo principale è quello di consentire di mantenere in attività  un’impresa in difficoltà  per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.
Come principio generale, gli aiuti per il salvataggio consentono di sostenere temporaneamente un’impresa che si trovi a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria, che si manifesta in un’acuta crisi di liquidità  o nell’insolvenza tecnica.
Un tale sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all’origine delle difficoltà  e per elaborare un piano idoneo a porvi rimedio.
Inoltre, gli aiuti per il salvataggio devono essere limitati al minimo necessario.
In altre parole, l’aiuto per il salvataggio offre una breve tregua, non superiore a 6 mesi, alle imprese in difficoltà .

L’aiuto deve consistere in un sostegno finanziario reversibile, in forma di garanzie sui prestiti o di prestiti ad un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione.
Le misure strutturali che non richiedono un intervento immediato, quali ad esempio la partecipazione irreversibile e automatica dello Stato nei fondi propri dell’impresa, non possono essere finanziate con aiuti per il salvataggio.

Una volta che sia stato elaborato e attuato il piano di ristrutturazione o di liquidazione per il quale l’aiuto è stato richiesto, tutti gli aiuti successivi vengono considerati come aiuti per la ristrutturazione.

Le misure da attuare immediatamente per contenere le perdite, ivi comprese le misure strutturali (ad esempio, il ritiro immediato da settori di attività  in perdita), possono essere adottate tramite aiuti per il salvataggio, conformemente alle condizioni previste per gli aiuti individuali e ai regimi di aiuti.

Tranne che in caso di ricorso alla procedura semplificata, lo Stato membro deve dimostrare la necessità  dell’attuazione immediata delle misure strutturali.
Di norma un aiuto per il salvataggio non può essere concesso per la ristrutturazione finanziaria.

La ristrutturazione, invece, si basa su un piano realizzabile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività  a lungo termine dell’impresa.

La ristrutturazione comporta generalmente uno o più dei seguenti elementi:

  • la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività  aziendali su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l’abbandono delle attività  non più redditizie,
  • la ristrutturazione delle attività  che possono essere riportate a livelli competitivi
  • e, talvolta, la diversificazione verso nuove attività  redditizie.

Di norma la ristrutturazione industriale deve essere accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell’indebitamento).
Tuttavia, la ristrutturazione non può limitarsi solo ad un aiuto finanziario volto a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite.

Gli orientamenti si applicano alle imprese operanti in tutti i settori d’attività , esclusi i settori del carbone o dell’acciaio, fatte salve norme settoriali specifiche relative alle imprese in difficoltà  nel settore interessato.
Gli orientamenti sono invece applicabili al settore della pesca e dell’acquacoltura, nel rispetto delle disposizioni specifiche fissate nelle linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore.
Una sezione apposita è dedicata alle disposizioni relative all’agricoltura.