Decreto anticrisi 2009: novità  in tema di valuta e commissioni bancarie

di Roberto Grementieri

Pubblicato 17 Luglio 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:41

L’articolo 2 del d.l. n. 78/2009 reca misure finalizzate a rendere più chiaro il rapporto tra banca e cliente, grazie al contenimento del costo delle commissioni bancarie.

In particolare, la disposizione del primo comma fissa, a decorrere dal prossimo 1° novembre 2009, termini massimi per la data di valuta a favore del beneficiario di bonifici (un giorno), di assegni circolari (sempre un giorno) e di assegni bancari (tre giorni).

I termini si riferiscono ai giorni lavorativi successivi alla data del versamento.
Per lo stesso tipo di titoli – e sempre a decorrere dal 1° novembre 2009 – la data di disponibilità  economica per il beneficiario non potrà  mai superare un termine prefissato: quattro giorni lavorativi per bonifici e assegni circolari, cinque giorni per gli assegni bancari.
In ogni caso, dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità  economica per tutti i titoli non potrà  mai sconfinare i quattro giorni lavorativi.

Nei commi 2 e 3 dell’articolo 2, sono dettate disposizioni a favore dei clienti delle banche per ciò che riguarda la commissione di massimo scoperto e la surrogazione dei mutui, che si applicheranno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Per commissione di massimo scoperto si intende il corrispettivo pagato dal cliente alla banca che si impegna a fare sempre fronte all’espansione nell’utilizzo dello scoperto nel conto corrente del cliente stesso.

La prassi bancaria prevedeva l’applicazione della commissione sul massimo saldo negativo registrato durante il trimestre per tutti e tre i mesi e anche se in tale arco di tempo il cliente era finito in rosso per un solo giorno.
Con il comma 2 dell’articolo 2 del Dl 78/2009 viene stabilito che l’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo non potrà  comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità  del patto di remunerazione”.

Il terzo comma dell’articolo 2 prevede che, nel caso in cui “la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione“, la banca cedente dovrà  comunque risarcire il cliente per ciascun mese o frazione di mese di ritardo per un importo pari all’1% del valore del mutuo.