Legge comunitaria 2008: novità  in materia di IVA

di Roberto Grementieri

Pubblicato 14 Luglio 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:41

Nei giorni scorsi la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge recante Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità  europee – Legge comunitaria 2008.

Vediamo, in linea di massima, quali sono le disposizioni contenute nei quattro Capi nei quali è strutturato il provvedimento.

Il Capo I contiene le disposizioni che conferiscono al Governo la delega legislativa, per l’attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, da recepire con decreto legislativo.

Il Capo II contiene le disposizioni dirette a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti in contrasto con l’ordinamento comunitario, nonché le disposizioni per l’attuazione di direttive e i criteri specifici per l’esercizio della delega legislativa.

Il Capo III contiene le disposizioni per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1082/2006, relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (Gect).

Il Capo IV contiene le disposizioni occorrenti per dare attuazione ad alcune decisioni quadro, adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

I due allegati (A e B) contengono l’elenco delle 50 direttive da recepire con decreto legislativo.

Tra i principali interventi normativi conseguenti all’approvazione della legge comunitaria meritano attenzione, in particolare, quelli afferenti la disciplina dell’Iva ossia alle modifiche sia al Dpr 633/1972, recante Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, sia al Capo II del Dl 331/1993, recante Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell’imposta sul valore aggiunto.

Verrà , infatti, ridisegnato, dall’1 gennaio 2010, il nuovo criterio di territorialità  dell’imposta per le prestazioni di intermediazione, in base al quale le operazioni di intermediazione si considerano effettuate in Italia se il committente è un soggetto passivo Iva mentre restano fuori campo le intermediazioni relative a operazioni il cui luogo di effettuazione è esterno alla Ue anche se i committenti sono operatori italiani e viene recepita la definizione di “valore normale”.

Contestualmente, viene proposto un ridimensionamento, rispetto alla normativa vigente, dell’utilizzo di tale criterio ai fini della determinazione della base imponibile fiscale nelle ipotesi di cessioni gratuite e assegnazioni di beni d’impresa, in favore di un maggiore utilizzo del principio del costo di acquisto o del costo sostenuto.

Si interviene, anche, in ordine alla individuazione dei requisiti necessari ai fini del diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto in favore degli operatori comunitari non residenti in Italia al fine di evidenziare le tipologie di operazioni che consentono il riconoscimento del rimborso e includere nell’ambito dei rimborsi IVA le operazioni relative a prodotti soggetti ad accisa.
Vengono, inoltre, modificati i limiti per l’inclusione nell’ambito comunitario delle operazioni di acquisto e di vendita effettuate mediante cataloghi, per corrispondenza, o con modalità  analoghe (c.d. vendite a distanza), autorizzando il Governo a emanare decreti legislativi contenenti ulteriori disposizioni di modifica e di integrazione finalizzate al coordinamento della normativa vigente con quella comunitaria in tema di IVA.