Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza: aziende impreparate

di Paolo Sebaste

Pubblicato 6 Marzo 2009
Aggiornato 8 Febbraio 2023 16:20

Una delle principali innovazioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 nella legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ha riguardato la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST).

Più che di novità  è forse più corretto parlare di rafforzamento di questa figura, sia per quanto riguarda le prerogative che è in grado di esercitare sia, per quanto riguarda la sua effettiva presenza in azienda, prescindendo ogni tipologia di impresa.

La distinzione delle imprese secondo il numero dei dipendenti in forza, al di sotto o sopra i 15 dipendenti, non opera quindi distinzioni circa l’esigenza principale, riconosciuta dalla legge, che in tutte le aziende (anche con un solo dipendente) sia presente almeno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nelle aziende che impiegano fino a 15 dipendenti, quindi piccole e microimprese, la norma prevede la elezione diretta del rappresentante da parte dei lavoratori dell’impresa, oppure la designazione di un rappresentante individuato per più imprese appartenenti al medesimo ambito territoriale o comparto produttivo.

In tale contesto non è prevista alcuna determinazione dell’imprenditore – datore di lavoro, che è tenuto nell’una o nell’altra circostanza, a prendere atto della volontà  espressa dai lavoratori.

L’attuazione concreta tuttavia, presenta al momento alcune lacune.

Anzitutto la norma prevede che la elezione dei rappresentanti avvenga in un’unica giornata (giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro) da individuare con apposito provvedimento del Ministero del Lavoro, al momento però non ancora emanato.

Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di comunicare all’INAIL il nominativo del rappresentante eletto o designato, ma al momento l’Istituto non ha dato indicazioni sulle modalità  di effettuazione di tale comunicazione (peraltro sanzionata).

Infine, la legge prevede che l’RLS/RLST ha diritto ad una formazione particolare tale da assicurargli adeguate competenze, registrate nel libretto formativo del cittadino, in effetti previsto dal D.lgs. 2003, n. 276 ma non ancora definito a livello attuativo.

Appare quindi evidente l’esigenza di definire a livello attuativo le disposizioni necessarie sia ad assicurare la rappresentanza dei lavoratori che a consentire l’adempimento, in modo chiaro ed univoco, degli obblighi previsti per le imprese.