Spese di rappresentanza: la nuova disciplina sulle deducibilità

di Roberto Grementieri

Pubblicato 2 Febbraio 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:42

Nei giorni scorsi, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009 il d.m. 19 novembre 2008 di attuazione della nuova disciplina sulle spese di rappresentanza.

Secondo il decreto, costituiscono spese di rappresentanza:

  • spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate attività  promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività  dell’impresa;
  • spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali (inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti) o di festività  nazionali o religiose;
  • spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;
  • ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati per convegni, seminari e manifestazioni simili.

Le spese indicate, deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, sono commisurate all’ammontare dei ricavi proventi dalla gestione dell’impresa e risultanti dalla dichiarazione dei redditi in misura pari:

  • all’1,3% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
  • allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
  • allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

Non costituiscono spese di rappresentanza e non sono soggette ai limiti sopra indicati le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unita’ produttive dell’impresa.

Non sono soggette altresì ai predetti limiti le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili.

La deducibilità  delle erogazioni è subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità  dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.