Trasferimento quote di una S.r.l.: firma digitale vs. notaio

di Roberto Grementieri

Pubblicato 3 Ottobre 2008
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:43

L’innovazione digitale è sempre più tratto distintivo delle procedure pubbliche e private, almeno nella norma: è di recente attuazione, infatti, la misura contenuta nell’ormai noto d.l. 112 che rinnova le modalità  di trasferimento di quote in una S.r.l, sostituendo la necessità  di ricorrere ad un atto notarile con la semplice apposizione di firma digitale.

Ma andiamo con ordine: l’art. 2470 c.c., secondo comma, prevede che la sottoscrizione dell’atto di trasferimento delle quote di una S.r.l. debba essere autenticata e depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese a cura del notaio delegato.

L’art. 36, d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con la l. 6 agosto 2008 n. 133, però, innova tale disciplina, acconsentendo che l'atto di trasferimento possa essere sottoscritto anche con firma digitale, nel rispetto della normativa regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici. Il tutto, sempre depositando l’atto entro i trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 21, comma 2quater, della legge 24 novembre 2000 n. 340.

L’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci avviene su richiesta dell’alienante e dell’acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito rilasciato dall’intermediario che vi ha provveduto nei modi indicati; resta salva la disciplina tributaria applicabile.

In caso di trasferimento a causa di morte, il deposito e l’iscrizione, invece, sono effettuati a richiesta dell’erede o del legatario verso la presentazione della documentazione richiesta per l’annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società  per azioni.

La figura professionale che rileva le quote con la modalità  di sottoscrizione digitale dell’atto di trasferimento, è quella del commercialista e dell’esperto contabile, in virtù del rinvio operato dalla norma all’art. 31, comma 2quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Le nuove disposizioni, quindi, attribuiscono a questi soggetti il compito di depositare, analogamente a quanto previsto dall’articolo 2470 del codice civile, l’atto presso l’ufficio del registro delle imprese, in quanto muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società .