L’Italia è il secondo importatore al mondo di elettricità dopo la Germania (fonte: International Energy Agency), per cui è fondamentale a livello di Sistema-Paese contare su misure di stimolo all’auto-produzione dell’energia elettrica e in particolare del Fotovoltaico.
Il Conto Energia nasce in Italia con riferimento alla Direttiva europea 2001/77/CE, che promuove la produzione di elettricità da fonti rinnovabili (FER) e stabilisce un target per la generazione elettrica da fonti rinnovabili pari a circa il 22% del consumo totale di elettricità nella UE entro il 2010, nel quadro di un obiettivo globale del 12% del consumo interno lordo di energia.
Dopo il recepimento della norma UE con Dlgs n.387/2003, il Conto Energia è divenuto operativo con DM n.181/2005 (Ministero Ambiente) e approvazione della delibera 188/2005 (Autorità Energia Elettrica e Gas – AEEG).
Dopo un secondo DM (6 febbraio 2006) migliorativo della precedente normativa, si è arrivati al testo del 19 febbraio del 2007 (nuovo Conto energia) – elaborato da Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con Ministero Ambiente – ed entrato in vigore successivamente alla pubblicazione della delibera AEEG n.90/07 che fissa condizioni e modalità di erogazione delle tariffe incentivanti.
Oggi, nonostante l’ombra minacciosa di tagli agli incentivi nella bozza del nuovo testo, al momento in discussione – il Conto energia costituisce una efficace forma di incentivo alla installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica nazionale (grid connected) di potenza nominale, o potenza di picco, non inferiore a 1 kWp.
Il Conto Energia prevede la remunerazione dei kWh prodotti – sia per la parte relativa al consumo diretto sia per il surplus – a un prezzo migliore di quello ordinario di mercato da parte del GSE, lungo un arco temporale di 20 anni.
Salve,sono un tecnico ho qualche domanda da fare per quanto riguarda il prestito.
Mettiamo il caso un cliente risulta protestato?
Come si ci deve comportare?
Non esiste una norma che vieta ad un soggetto protestato l’accesso ad un prestito agevolato. Sarà l’istituto di credito a valutare l’opportunità di erogare il prestito e la rispondenza della richiesta a determinati criteri