Obbligo contabilizzatori: FAQ e scadenze

di Noemi Ricci

16 Giugno 2017 11:00

Termoregolazione e contabilizzazione del calore: le risposte del MiSE alle domande più frequenti.

Online le FAQ del Ministero sull’obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici, introdotto dalla direttiva europea sull’efficienza energetica 2012/27/UE, recepita dal decreto legislativo 102/2014. Il documento, con supporto tecnico di ENEA e CTI e contenuti oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria, riporta per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e il relativo chiarimento e potrà essere successivamente aggiornato.

=> Bando efficienza energetica

Risposte del Ministero ai dubbi

  • Qualora sussistano le condizioni previste dal secondo periodo della lettera d) dell’art. 9, comma 5 del D.lgs. n. 102/2014, la quota volontaria deve essere assunta al minimo per il 70% dell’importo complessivo e precisa inoltre che in tale procedura è indicato un campo di utilizzo dal 70 al 100% dell’importo complessivo. L’adozione di tale procedura è comunque indicata come possibilità e non come obbligo;
  • esiste un quorum minimo assembleare per deliberare un criterio di riparto degli importi in presenza di termoregolazione e contabilizzazione, che è sancito dall’art. 26 comma 5 della Legge n. 10/1991 e che dispone di fare riferimento al comma 2 dell’articolo 1120 del Codice Civile, ove si prevede che la decisione sia assunta con la maggioranza degli intervenuti in assemblea, rappresentanti di almeno la metà del valore dell’edificio;
  • un edificio con unica proprietà che, a prescindere dal fatto che la destinazione d’uso sia unica o meno, abbia la necessità di ripartire le spese energetiche con più locatari, è da considerarsi un edificio soggetto all’obbligo di adeguarsi a quanto previsto dall’articolo 9 del D.lgs. n. 102/2014, il quale definisce l’edificio polifunzionale come un “edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata”, di conseguenza vi è la necessità di ripartire la spesa per la fattura dell’energia acquistata, indipendentemente dalla proprietà del fabbricato;
  • è prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo di installazione di sottocontatori o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore qualora sussista un’impossibilità tecnica o una inefficienza in termini di costi e una sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, di cui all’art. 9, comma 5, lettera b) del D.lgs. n.102/2014. Tale impossibilità o inefficienza deve essere documentata tramite apposita relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato; la suddetta relazione può fare riferimento alla UNI EN 15459. Qualora poi sussista un impedimento anche per l’installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore da installare in corrispondenza a ciascun corpo scaldante secondo quanto prescritto dall’art. 9 comma 5, lettera c) del D.lgs. n.102/2014, deve essere prodotta una ulteriore relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato con specifico riferimento alla UNI EN 15459;
  • per adempiere all’obbligo di legge non è sufficiente che il condominio abbia deliberato l’installazione di un sistema di termoregolazione e contabilizzazione, ma è necessaria l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione entro i termini di legge;
  • l’obbligo di contabilizzazione del calore è previsto dall’art. 9 comma 5, lettera b) del D.lgs. n.102/2014 anche per gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria (ACS);
  • ai fini della suddivisione degli importi per i consumi degli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria (ACS), un contatore volumetrico può essere assimilato a sottocontatore così come definito all’art. 2 comma qq-bis) del D.lgs. n.102/2014;
  • la perizia tecnica deve essere fatta con riferimento a tutto il condominio o edificio polifunzionale. La condizione di “inefficienza in termini di costi” indicata nella legge non può riferirsi ad una singola unità immobiliare e quindi esimere eventualmente tale unità dall’installazione dei dispositivi previsti e dalla conseguente suddivisione dei costi secondo i consumi individuali;
  • la UNI 10200:2015 è inapplicabile nei casi in cui, nell’edificio oggetto di analisi sia presente un servizio di climatizzazione estiva centralizzato, poiché tale servizio non è compreso nel campo di applicazione della norma;
  • il funzionamento dell’impianto termico per una durata giornaliera superiore alle ore di cui all’articolo 4, comma 2, DPR 74/2013, è consentita solo se si ricade in una delle condizioni di cui al comma 6 dello stesso articolo. In particolare, nel caso di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, è consentito il funzionamento dell’impianto termico per tutte le 24 ore soltanto se presente un programmatore che consenta la regolazione della temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore;
  • per il calcolo della differenza di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio al fine di verificare se questa superi il 50% la procedura suggerita è di tipo iterativo:
    • calcolo del fabbisogno ideale di energia termica utile di due unità immobiliari (si consiglia di iniziare il calcolo dalle due unità che per esposizione e posizione potrebbero avere evidenti differenze di fabbisogni ideali);
    • confronto dei fabbisogni per metro quadro tra le due unità immobiliari suddette e determinazione della relativa differenza. La formula da utilizzare è: (Fabbisogno termico massimo – Fabbisogno termico minimo) / (Fabbisogno termico massimo);
    • se la differenza suddetta è inferiore al 50%, allora si procederà a valutare il fabbisogno ideale di energia termica utile di altre unità immobiliari al fine di verificare se questa superi il 50%.

=> Efficienza energetica: definizione e novità

Chiarimenti

  • Non è obbligatorio produrre una diagnosi energetica dell’edificio ai fini dell’attuazione delle disposizioni in materia di contabilizzazione del calore previste dall’articolo 9 del D.lgs. n. 102/2014;
  • non esiste un obbligo di suddivisione delle spese secondo UNI 10200 in assenza di dispositivi di contabilizzazione (sottocontatori) o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
  • in relazione agli obblighi di cui all’articolo 9, comma 5, del D.lgs. n. 102/2014, il contatore non è assimilabile al sottocontatore;
  • è possibile l’installazione dei ripartitori negli appartamenti di un edificio anche se il proprietario dell’abitazione all’ultimo piano ha modificato l’impianto condominiale a colonne montanti, trasformando da radiatori a pavimenti radianti. In questo caso il proprietario dell’ultimo piano dovrà dotarsi di opportuni contabilizzatori diretti, come previsti dal comma 5, lettera b) dell’art. 9, mentre per la restante parte del condominio è possibile installare un sistema di termoregolazione e contabilizzazione indiretto, come previsto dal comma 5, lettera c) del D.lgs. n. 102/2014;
  • per il conteggio di fine anno dei consumi rilevati, la legge non prevede “fattori di compensazione” per l’ubicazione sfavorevole di singole unità immobiliari;
  • in relazione agli obblighi di cui all’articolo 9, comma 5, del D.lgs. n. 102/2014, gli incentivi non possono essere stimati nella redazione della valutazione economica per la verifica della convenienza sotto il profilo dei costi rispetto ai risparmi attesi poiché in questa fase non è noto se tutti coloro che sono tenuti all’installazione dei sistemi suddetti siano in possesso dei requisiti per l’accesso agli incentivi.

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