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Incentivi Rinnovabili: le nuove regole dal 2016

di Barbara Weisz

15 Dicembre 2015 12:05

Cambia il sistema degli incentivi rinnovabili, da gennaio contano solo i dati di misura trasmessi dal gestore di rete: la delibera dell'Autorità per l'Energia, i chiarimenti per i produttori.

Dal primo gennaio 2016, gli incentivi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili verranno erogati esclusivamente sulla base dei dati trasmessi dal gestore di rete, con tutta una serie di adeguamenti necessari da parte dei produttori: le nuove regole sugli incentivi alle Rinnovabili scattano in base a quanto stabilito dalla delibera 595/2014/R/eel dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. Ci sono casi in cui bisognerà installare nuovi apparecchi di misurazione, e altri in cui invece non è necessario.

=> Incentivi Rinnovabili: il nuovo conto termico

In particolare, gli impianti fotovoltaici che erano stati incentivati dal primo al quarto Conto Energia e quelli alimentati da fonti rinnovabili incentivati con i decreti 24 ottobre 2005 e 18 dicembre 2008, non prevedono l’installazione di nuove apparecchiature, e l’energia elettrica misurata sul punto di connessione alla rete può essere considerata equiparabile a quella prodotta. La produzione netta da incentivare viene calcolata dal GSE a partire dai dati di misura dell’energia elettrica immessa in rete rilevati e trasmessi dal gestore di rete competente.

=> Rinnovabili non fotovoltaiche: nuovi incentivi

Gli impianti devono soddisfare le seguenti condizioni: essere in regime di cessione totale, non presentare un secondo punto di connessione alla rete elettrica per alimentare i servizi ausiliari, non condividere il punto di connessione con altri impianti di produzione. Il produttore può in ogni caso decidere di  installare l’apparecchiatura di misura per rilevare l’energia elettrica prodotta, che deve essere comunicata al GSE dal gestore di rete, e funzionale all’erogazione dell’incentivo.

Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sempre incentivati con i decreti 24 ottobre 2005 e 18 dicembre 2008, con consumi elettrici attribuibili a “servizi ausiliari di centrale” non alimentati dall’impianto di produzione, la produzione netta da incentivare viene calcolata a partire dai dati di misura dell’energia elettrica immessa in rete, opportunamente decurtata di un termine rappresentativo di tali consumi.

In ogni caso, i produttori di energia da fonti rinnovabili devono comunicare tempestivamente al GSE eventuali modifiche significative apportate all’impianto, incluse quelle derivanti dalla necessità di installare nuovi contatori di produzione, allegando documentazione adeguata a rappresentare il nuovo assetto impiantistico, nel seguente modo:

  • per impianti a fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico inviando una mail all’indirizzo gestione.esercizioferelettriche@gse.it;
  • per impianti fotovoltaici inviando una PEC all’indirizzo info@pec.gse.it o una raccomandata all’indirizzo Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma.

Se il misuratore dell’energia elettrica prodotta non è compatibile con il sistema di telelettura del gestore, o è posizionato in un punto non idoneo alla telelettura:

  • per gli impianti di produzione in bassa tensione, con potenza nominale superiore a 20 kW ed entrati in esercizio prima del 27 agosto 2012, il gestore di rete assume la responsabilità delle attività di installazione e manutenzione del misuratore dell’energia elettrica prodotta;
  • per gli impianti di produzione in media e alta tensione, con potenza nominale superiore a 20 kW, sarà il produttore a effettuare le modifiche o le sostituzioni indicate dal gestore di rete.

Il mancato adeguamento alle nuove disposizioni comporta la sospensione degli incentivi rinnovabili da parte del GSE. Se l’impianto è costituito da più sezioni, anche non incentivate, sono necessarie idonee apparecchiature di misura che permettano di rilevare l’energia elettrica prodotta rispettivamente dalla porzione di impianto incentivata e da quella non incentivata.