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Bonus Sicurezza, domanda e scadenze

di Noemi Ricci

16 Febbraio 2017 10:00

Dall'Agenzia delle Entrate, le regole per la fruizione del Bonus Sicurezza: credito di imposta sulle spese 2016 per installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarmi.

La Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 982 della Legge 28.12.2015 n. 208) ha introdotto una nuova detrazione fiscale, il cosiddetto Bonus Sicurezza che dà diritto ad un credito di imposta per le spese sostenute nel corso del 2016 per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarmi, nonché per la stipula di contratti con istituti di vigilanza diretti alla prevenzione di attività criminali.

Possono richiederlo le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, inviando apposita istanza all’Agenzia delle Entrate a partire dal 20 febbraio e fino al 20 marzo, secondo le modalità descritte nel provvedimento direttoriale del 14 febbraio 2017.

=> Detrazioni fiscali: le istruzioni

L’istanza di attribuzione del credito d’imposta può essere inviata esclusivamente per via telematica utilizzando il software gratuito “Creditovideosorveglianza” messo a disposizione dal Fisco, autonomamente se abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, oppure tramite intermediari. Nella richiesta gli interessati devono comunicare:

  • il proprio codice fiscale;
  • il codice fiscale del fornitore del bene o servizio;
  • il numero, la data e l’importo delle fatture (IVA compresa);
  • se si tratta di immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente.

Una volta effettuata la trasmissione, il sistema rilascerà una ricevuta di avvenuto ricevimento.

In caso di immobili utilizzati in modo promiscuo, anche per l’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo il beneficio spetta nella misura ridotta del 50% (la stessa percentuale che spetta per l’acquisto di impianti di videosorveglianza ed allarmi che comunque rientrano nelle detrazioni IRPEF al 50% previste per le ristrutturazioni edilizie). Per gli altri casi la misura del credito sarà comunicata con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2017, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del credito complessivamente richiesto, determina la percentuale massima spettante a ciascun soggetto.

=> Bonus Sicurezza in stallo, resta la detrazione 50%

Il credito di imposta risultante potrà essere utilizzato solo in compensazione mediante modello F24.

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