Calamità, bonus imprese al via

di Noemi Ricci

8 Febbraio 2017 10:30

Finanziamenti agevolati per il ripristino dei patrimoni privati e economico-produttivi danneggiati dal sisma: l'Agenzia delle Entrate definisce le regole per il pagamento delle rate tramite credito d’imposta.

Con un provvedimento direttoriale, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di fruizione del beneficio previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 422-428, legge 208/2015) e connesso al riconoscimento del finanziamento agevolato in favore di coloro che vivono, lavorano ed esercitano attività d’impresa in territori colpiti da eventi calamitosi in seguito ai quali hanno subito dei danni. Oltre alle regole per il pagamento delle rate tramite credito d’imposta, l’Agenzia stabilisce inoltre le modalità di recupero degli importi spettanti da parte del finanziatore.

I finanziamenti sono stati previsti sia per il ripristino del patrimonio privato che quello legato alle attività economico-produttive. Questi vengono concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori interessati dagli eventi calamitosi, mediante garanzia dello Stato.

La norma prevede inoltre che il beneficiario del finanziamento agevolato maturi un credito d’imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, pari alla somma di capitale, interessi, spese legate alla gestione del finanziamento.

Come previsto dalla legge, l’Agenzia delle Entrate ha ora stabilito le modalità di fruizione di tale credito d’imposta, prevedendo la possibilità per il beneficiario del finanziamento per corrispondere la rate di rimborso.

Il soggetto finanziatore può inoltre recuperare l’importo del capitale, degli interessi dovuti e delle spese connesse al finanziamento:

  • mediante compensazione, tramite modello F24, partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni rata;
  • mediante cessione del credito.

=> Sisma: guida sospensioni INPS e INAIL

Il soggetto finanziatore dovrà comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite con successivo provvedimento:

  • gli elenchi dei soggetti beneficiari;
  • l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario;
  • numero e importo delle singole rate;
  • i dati di eventuali risoluzioni.

.