Il panorama degli incentivi alle assunzioni di personale si è nel corso degli anni arricchito di nuovi elementi e condizioni, in maniera tale da renderlo oggi particolarmente nebuloso. Facciamo dunque il punto sulla materia, analizzando i principali istituti vigenti.
Qualsiasi forma di apprendistato prevista nel nostro ordinamento gode dei medesimi incentivi, a prescindere dalle modalità di svolgimento del rapporto contrattuale.
L’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2003 ha stabilito che, a partire dal 1 gennaio 2007, i datori di lavoro usufruiscono, in via generale, di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato, pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. A questa aliquota va ovviamente sommata quella a carico del lavoratore (5,84%) per un totale complessivo di 15,84%.
Per imprenditori e aziende con meno di 9 unità, l’aliquota complessiva a loro carico è ridotta per i primi due anni all’1,5% (3% per il lavoratore), restando fermo il livello del 10% per i periodi contributivi maturati dopo il secondo anno.
Il riferimento numerico riguarda l’impresa nel suo complesso: dirigenti; assunti con contratto a tempo indeterminato; assunti a tempo determinato; lavoratori a domicilio; lavoratori a tempo parziale, in proporzione dell’orario svolto; lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, ect.) ma solo se nol computo non vengono inseriti i loro sostituti; lavoratori intermittenti in proporzione all’orario di lavoro prestato in ciascun semestre.
Sono esclusi dal computo numerico: apprendisti; assunti con contratto di inserimento o reinserimento; lavoratori somministrati dalle Agenzie del lavoro; lavoratori assunti dopo essere stati addetti a lavori socialmente utili o di pubblica utilità.
Le agevolazioni contributive, una volta riconosciute, sono mantenute anche se il numero dei dipendenti supera la soglia delle nove unità.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, l’agevolazione contributiva del 10% viene riconosciuta per i dodici mesi successivi: ovviamente, la prosecuzione del rapporto deve essere con la qualifica ottenuta con l’apprendistato e non con una qualifica diversa.
L’apprendista può essere retribuito per tutta la durata del rapporto e fino alla trasformazione anche con due livelli stipendiali inferiore a quelli di approdo.
C’è da osservare, tuttavia, come alcuni contratti collettivi, soprattutto per talune qualifiche, abbiano previsto un percorso di avvicinamento al livello massimo attraverso scatti intermedi o, in altri casi, soprattutto per le qualifiche a più basso contenuto professionale, l’abbassamento di un solo livello.
Su tale quadro normativo di riferimento è intervenuta, con l’art. 2, comma 155, della legge n. 191/2009, una possibile ulteriore novità: la contrattazione collettiva, nazionale, territoriale o aziendale può stabilire, nel rispetto dell’anzianità di servizio, una forma retributiva percentualizzata rispetto al trattamento economico finale e progressiva nell’ammontare, secondo un modus già presente in passato, nel nostro ordinamento, prima della riforma del 2003, e conservato in alcuni CCNL.
Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva: ciò significa, ad esempio, che ai fini del computo dell’aliquota dei disabili, prevista dalla legge n. 68 del 1999 essi non sono presi in considerazione.
Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.