È approdato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18.08.2010 il regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Un aiuto per le famiglie il cui componente ha perso il posto di lavoro o che siano in difficoltà economica.
Destinatari dell’intervento sono i soggetti titolari di un mutuo, contratto per l’acquisto di una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Requisiti necessari per ottenere l’agevolazione sono il titolo di proprietà dell’immobile (che non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e non deve avere caratteristiche di lusso), la titolarità del mutuo stesso (che non deve essere superiore a 250.000 euro) e l’indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.
Inoltre, è necessaria la presenza di almeno uno dei seguenti eventi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate alla loro scadenza naturale:
Per le operazioni relative alla gestione del Fondo, il Ministero dell’Economia si avvale di una società a capitale interamente pubblico (Gestore), che gestisce il sito web di supporto, deputato a: fornire informazioni per l’accesso al beneficio; ricevere le comunicazioni delle banche sulle operazioni di sospensione delle rate; esaminare la documentazione trasmessa dalle banche; rimborsare alle banche i costi e gli oneri finanziari; esercitare l’azione di recupero.
Le risorse del Fondo affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
Il fondo rimborserà alle banche i costi sostenuti dal beneficiario (ma anticipati dall’istituto di credito) per gli oneri notarili e finanziari pari alla quota interessi delle rate per cui ha effetto la sospensione del pagamento, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione, ossia lo spread, sommata a tale parametro.
Il beneficiario dovrà presentare domanda di sospensione alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo secondo il modello di domanda scaricabile dal sito web, alla quale dovrà essere allegata l’attestazione ISEE, la documentazione indicata nel modello di domanda idonea a dimostrare l’accadimento dell’evento necessario a ottenere il beneficio.
La banca, acquisita la documentazione e verificatane la correttezza, accede al sito e chiede l ‘ autorizzazione a effettuare l’operazione inviando al Gestore, entro dieci giorni, tutta la documentazione.
Il Gestore rilascerà, entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo imputando alle disponibilità del Fondo l ‘ importo dei costi e degli oneri finanziari indicati dalla banca.
Acquisito il nulla osta dal Gestore, la banca – entro cinque giorni – dovrà comunicare al beneficiario, contestualmente alla Banca d’Italia, la sospensione dell’ammortamento del mutuo.
Alla scadenza della sospensione e non appena il beneficiario abbia ripreso il pagamento delle rate, la banca dovrà comunicare, entro cinque giorni, al Gestore l’ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti per la sospensione dell’ammortamento del mutuo, chiedendone il rimborso. In tal caso il Gestore provvederà al pagamento della somma dovuta alla banca.
Buongiorno
Come facciamo a sapere se la pratica è stata consegnata dalla banca all’ ente ? in caso di “non” accettazione da parte dell’ ente ci sarà ugualmente una comunicazione scritta ? io ho richiesto la sospensione del mutuo, ed ho i requisiti, isee, licenziamento dal lavoro, due figli e moglie a carico, eppure dopo mesi non sò nulla, ora la banca vuole ovviamente i soldi delle rate non pagate, liquidandomi dicendomi che la mia pratica probabilmente non è stata accettata, neanche loro hanno la certezza. Grazie
Coprdiali saluti
salve!nell anno 2010 ho fermato il mutuo x 6 mesi perchè mio marito pur lavorando non percepiva stipendio.da tre mesi purtroppo è disoccupato abbiamo tre minorenni a carico in più io la coniuge con lavoro precario,la banca mi ha detto che il mutuo si può fermare di solo 6 mesi,perchè gli altri 6 erono stati fermati precedentemente, come possiamo fare? è giusto quello che i funzionari mi dicono?
vi chiedo gentilmente di aiutarci perchè stiamo vivendo una situazione di tensione non indifferente grazie!carmela stirparo
volevo sapere come richiedere la sospensione del mutuo per un anno sulla prima casa perchè mio marito è stato licenziato….spero di ricevere notizie al più presto…cordiali saluti
Ciro Bottari
Buon giorno, sono un piccolo imprenditore che da un paio di anni ha un reddito bassissimo, ho due figli a carico e sono separato, ho chiesto alla mia banca (Intesa Sanpaolo Imi) la sospensione del mutuo prima casa per ovvie difficoltà e la domanda è stata rifiutata, in quanto mi hanno comunicato che non rientravo in nessuna casistica per poter ottenere la sospensione, nonostante sapessi con certezza e documenti alla mano portati alla banca, che altri miei conoscenti nella mia stessa condizione lavorativa, attraverso la propria banca(Monte dei Paschi di Siena), avessero ottenuto la sospensione. Da questo mese non riuscirò più a pagare le rate del mutuo e sono in serie difficoltà di sussistenza familiare, potete darmi per cortesia indicazioni in merito? O a chi posso rivolgermi per far esaminare il mio caso? sono stato anche presso gli uffici del patronato dei miei paesi limitrofi e nessuno ne sapeva niente. grazie.
volevo sapere come richiedere la sospensione del mutuo per un anno sulla prima casa avendo ogni mese 10 12 giorni di cassa integrazione.cordiali saluti