Aiuti di Stato: Fondo di salvataggio per medie imprese

di Ermanno Cece

26 Luglio 2010 09:00

Analisi del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà

Abbiamo spesso evidenziato il ruolo delle microimprese come quale volano dell’economia italiana ed europea). Ciò nonostante, non dobbiamo dimenticare il contributo fondamentale in termini di apporto al Prodotto interno lordo (PIL) e occupazione fornito dalle medie aziende, alle quali spesso si devono i successi del Made in Italy all’estero.

Tuttavia, anche per loro, come per aziende di dimensione minore, la crisi finanziaria si è tramutata in gravi perdite di fatturato, di esportazioni e capacità di realizzare investimenti, con una inevitabile ricaduta sulla dimensione occupazionale. Nonostante alcuni dati ufficiali mostrino segnali di crescita, ad oggi sono ancora moltissime le aziende a rischio chiusura.

Dallo scorso 5 luglio 2010, per fortuna, le medie imprese in difficoltà possono accedere ad un aiuto pubblico, concesso sotto forma di garanzia sui finanziamenti bancari. È stato infatti pubblicato (G.U. n 146 del 25 giugno 2010) il decreto attuativo della Delibera CIPE n.110 del 18/12/2008 riguardante le modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi a valere sugli Orientamenti dell’Unione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle medie e grandi imprese in difficoltà.

Analizziamo le caratteristiche principali dell’agevolazione in termini di beneficiari, azioni finanziabili, tipologia dell’aiuto e procedure di accesso.

Beneficiari

Possono accedere agli interventi le società di capitale operanti sul territorio italiano che si trovino in difficoltà, vale a dire, ai sensi del punto 2.1 dei suddetti Orientamenti, quando non siano in grado, con proprie risorse o con risorse ottenibili dai proprietari, dagli azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento delle autorità pubbliche, le condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

Per accedere all’agevolazione, esse debbono impiegare un numero di dipendenti superiore a 49, calcolati secondo i criteri del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e rientrare nella definizione di media o grande impresa di cui alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

D’altra parte, non possono accedere al fondo le imprese operanti nei settori del carbone, dell’acciaio, della pesca, dell’acquacoltura e nel comparto agricolo, e quelle che abbiano avviato l’attività da meno di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

L’eccezione alla partecipazione riguarda anche le aziende facenti parte di un gruppo o che siano da esso rilevate, salvo il caso in cui si possa dimostrare che le difficoltà siano intrinseche all’impresa in questione, e non risultino dalla ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo e che siano troppo gravi per essere risolte dallo stesso.

Azioni finanziabili

Fino ad esaurimento delle risorse, inizialmente pari a 35 milioni di euro, il fondo concede aiuti sia per il salvataggio, vale a dire per interventi aventi l’obiettivo di mantenere in attività l’impresa per il tempo necessario ad elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione, sia per la ristrutturazione, sulla base di un piano industriale e finanziario finalizzato a ripristinarne la redditività a lungo termine.

Gli aiuti per il salvataggio consistono in un sostegno finanziario reversibile della durata massima di 6 mesi, limitato all’importo necessario per mantenere l’impresa in attività nel periodo per il quale l’agevolazione è stato autorizzata. L’importo, che deve essere inferiore ai 5 milioni di euro, può essere utilizzato per i soli fabbisogni gestionali, senza pagamento di passività strutturali.

Entro 4 mesi dall’erogazione del prestito sulla base del quale viene concessa la garanzia, i beneficiari sono chiamati a presentare il piano di ristrutturazione o di liquidazione dell’impresa. In mancanza, entro lo stesso termine di 4 mesi, essa deve confermare l’impegno contrattuale di restituire il prestito garantito alla scadenza.

Per accedere all’agevolazione, per l’impresa richiedente non deve essere stata presentata istanza giudiziale per l’accertamento dello stato di insolvenza.

Gli aiuti per la ristrutturazione sono concessi a fronte della presentazione di un piano industriale della durata massima di 36 mesi, finalizzato a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa.

Il piano può riguardare la razionalizzazione o riorganizzazione aziendale su una base di maggiore efficienza, implicante, ad esempio, la rinuncia alle attività che, anche dopo l’implementazione dell’operazione, resterebbero strutturalmente deficitarie, la ristrutturazione delle attività da riportare a livelli di competitività o la diversificazione verso nuove attività.

La ristrutturazione finanziaria deve prevedere l’apporto di capitali (riduzione dell’indebitamento) da parte dei beneficiari. Il loro contributo deve ammontare ad almeno il 40% del costo totale dell’operazione nel caso di medie imprese e ad almeno il 50% nel caso di grandi imprese.
Il piano deve essere accompagnato da tutte le informazioni utili, come ad esempio, un’analisi del mercato di riferimento dell’impresa in difficoltà.
Il richiedente non deve trovarsi in stato di insolvenza.

Tipologia di finanziamento

L’aiuto è concesso nella forma di garanzia statale di natura solidale su finanziamenti bancari accordati all’impresa. Ciò significa che la garanzia va ad assistere il credito maturato a favore della banca che ha concesso il prestito, in termini di capitale, interessi e di tutti gli altri costi ed oneri connessi con l’operazione.

Il tasso di interesse sui prestiti sui quali è concessa la garanzia statale deve essere almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi a imprese sane e non superiore a quello previsto per i mutui con oneri a carico dello Stato.

Tutte e due le tipologie di aiuto suddetti, salvataggio e ristrutturazione, devono avere carattere straordinario e possono essere concessi una tantum, ovvero una sola volta nell’arco di 10 anni.

Presentazione domanda

La gestione dello strumento è stata affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – INVITALIA SpA, che, su mandato del Ministero dello Sviluppo Economico, dovrà svolgere l’esame della documentazione e l’istruttoria tecnica delle domande.

Verificata la completezze e correttezza della documentazione presentata, INVITALIA trasmette la richiesta al Comitato di valutazione tecnica appositamente costituito presso il MISE chiamato ad esprimere il proprio parere ai fini della successiva concessione dell’aiuto o della notifica dello stesso alla Commissione europea, nel caso di aiuti a grandi imprese.