Aiuti di Stato: Fondo di salvataggio per medie imprese

Analisi del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà

Abbiamo spesso evidenziato il ruolo delle microimprese come quale volano dell’economia italiana ed europea). Ciò nonostante, non dobbiamo dimenticare il contributo fondamentale in termini di apporto al Prodotto interno lordo (PIL) e occupazione fornito dalle medie aziende, alle quali spesso si devono i successi del Made in Italy all’estero.

Tuttavia, anche per loro, come per aziende di dimensione minore, la crisi finanziaria si è tramutata in gravi perdite di fatturato, di esportazioni e capacità di realizzare investimenti, con una inevitabile ricaduta sulla dimensione occupazionale. Nonostante alcuni dati ufficiali mostrino segnali di crescita, ad oggi sono ancora moltissime le aziende a rischio chiusura.

Dallo scorso 5 luglio 2010, per fortuna, le medie imprese in difficoltà possono accedere ad un aiuto pubblico, concesso sotto forma di garanzia sui finanziamenti bancari. È stato infatti pubblicato (G.U. n 146 del 25 giugno 2010) il decreto attuativo della Delibera CIPE n.110 del 18/12/2008 riguardante le modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi a valere sugli Orientamenti dell’Unione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle medie e grandi imprese in difficoltà.

Analizziamo le caratteristiche principali dell’agevolazione in termini di beneficiari, azioni finanziabili, tipologia dell’aiuto e procedure di accesso.

Beneficiari

Possono accedere agli interventi le società di capitale operanti sul territorio italiano che si trovino in difficoltà, vale a dire, ai sensi del punto 2.1 dei suddetti Orientamenti, quando non siano in grado, con proprie risorse o con risorse ottenibili dai proprietari, dagli azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento delle autorità pubbliche, le condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

Per accedere all’agevolazione, esse debbono impiegare un numero di dipendenti superiore a 49, calcolati secondo i criteri del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e rientrare nella definizione di media o grande impresa di cui alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

D’altra parte, non possono accedere al fondo le imprese operanti nei settori del carbone, dell’acciaio, della pesca, dell’acquacoltura e nel comparto agricolo, e quelle che abbiano avviato l’attività da meno di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

L’eccezione alla partecipazione riguarda anche le aziende facenti parte di un gruppo o che siano da esso rilevate, salvo il caso in cui si possa dimostrare che le difficoltà siano intrinseche all’impresa in questione, e non risultino dalla ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo e che siano troppo gravi per essere risolte dallo stesso.