SACE rilascia garanzie su finanziamenti erogati dalle banche alle imprese italiane che sviluppano progetti di internazionalizzazione o attività di esportazione, fornendo i seguenti prodotti.
Garanzie finanziarie su investimenti all’estero: coprono i prestiti connessi ad operazioni di investimento all’estero e permettono un più semplice accesso al credito per imprese italiane e collegate estere che intendono effettuare investimenti come joint venture, fusioni ed acquisizioni ed aumenti di capitale in società estere, realizzazione di insediamenti produttivi.
Garanzie finanziarie su capitale circolante: coprono i finanziamenti realizzati da imprese italiane, direttamente o tramite loro controllate o collegate estere, per approntare forniture destinate all ‘ esportazione o all’esecuzione di lavori all’estero.
Garanzie per l’internazionalizzazione: coprono i finanziamenti erogati per attività d’internazionalizzazione delle Pmi italiane.
Avendo la propria base giuridica nella Legge 80/2005 (conversione in legge del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 – Decreto Compettività), la Garanzia per l’internazionalizzazione delle Pmi è concessa a imprese italiane impegnate nella realizzazione di investimenti diretti (joint venture, fusioni e acquisizioni, partnership) o indiretti, o in attività di ricerca e sviluppo, rinnovo e potenziamento di impianti e macchinari, tutela di marchi e brevetti, partecipazione a fiere internazionali e spese promozionali in paesi esteri.
Possono accedervi società di capitali con fatturato non superiore a 250 milioni di euro, che abbiano sede legale, direzione commerciale, attività di ricerca e sviluppo e una parte sostanziale delle attività produttive in Italia ma che realizzino almeno il 10% del fatturato complessivo tramite attività all’estero.
Di contro, la garanzia non è concessa per pure attività di Import-Export, avendo l’obiettivo di favorire i processi di internazionalizzazione (dalla promozione attraverso la partecipazione a mostre e fiere a forme più complesse di penetrazione sui mercati esteri).
La copertura, concessa alle banche (italiana o estere) e ai consorzi fidi sul rischio del credito relativo al mancato rimborso da parte delle imprese finanziate, può avere una durata compresa fra i 3 e i 6 anni, con valutazione eseguita caso per caso, fino ad un massimo del 70% del prestito erogato.
Attraverso l’intervento di SACE le aziende hanno l’opportunità di accedere a ulteriori finanziamenti chirografari che, non incidendo sulle linee di credito esistenti, si sostanziano in maggiori risorse da utilizzare per realizzare i propri progetti.
Per la banca finanziatrice, i vantaggi sono rappresentati dalla copertura dal rischio di mancato rimborso del prestito erogato per la quota garantita da SACE, nella ponderazione pari a zero nel calcolo dei coefficienti patrimoniali previsti dall’accordo di Basilea 2 (sempre per la parte garantita), fattore che si traduce nei minor costi da sostenere per l’accantonamento del capitale minimo richiesto e, di conseguenza, nella possibilità di liberare risorse per impieghi ulteriori.