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Assunzioni agevolate: DURC e altri obblighi

di Filippo Davide Martucci

Pubblicato 11 Dicembre 2013
Aggiornato 14 Febbraio 2022 19:50

Guida completa all'assuzione agevolata di giovani e disoccupati di cui alla Legge 99/2013: domanda, requisiti e cause di esclusione.

La Circolare INPS 131/2013 fornisce linee guida e modalità di applicazione dell’incentivo sulle assunzioni giovanili previsto dalla Legge 99/2013, la cui erogazione è soggetta alla valutazione delle domande di accesso all’agevolazione presentate all’istituto di previdenza. A fronte di una assunzione a tempo indeterminato (nuova o dal 7 agosto 2013), si riconosce al datore di lavoro un incentivo pari a un terzo della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali, che può raggiungere un massimo di 650 euro per lavoratore assunto. Le assunzioni possono essere nuove (beneficio per 18 mesi) o rappresentare trasformazioni di altri rapporti in contratti stabili (beneficio di 12 mesi). Possono beneficiarne anche i soci lavoratori con contratto subordinato.

Cumulo incentivi

Può accadere che per lo stesso lavoratore avvenga un cumulo di incentivi. La Circolare 131/2013 specifica che le agevolazioni percepite in caso di assunzione di un lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi o in Cig straordinaria per lo stesso periodo (come previsto dall’art. 8, co. 9, L. 407/1990) o di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità (come indicato dalla L. 223/1991) e per lavoratori che percepiscano agevolazioni che comportino riduzioni contributive, devono essere applicate mensilmente per una quota che non superi la contribuzione agevolata che il datore di lavoro deve per il lavoratore.

Requisiti

L’assunto deve avere età compresa tra 18 e 29 anni e rispondere ad almeno un requisito tra: essere privo di un diploma di scuola media superiore o professionale; essere privo di lavoro retribuito in maniera regolare da almeno 6 mesi prima della data di assunzione (nei sei mesi precedenti all’assunzione non deve avere svolto lavoro subordinato o intrattenuto collaborazioni coordinate e continuative percependo annualmente più di 8mila euro o 4.800 euro l’anno in caso di redditi da lavoro autonomo). Il datore di lavoro deve garantire un aumento della base occupazionale della propria azienda rispetto ai 12 mesi precedenti e mantenerlo durante il periodo in cui percepisce l’incentivo. L’aumento va calcolato in base al numero di unità di lavoro-annuo (calcolo ULA) alla data di assunzione del lavoratore escludendo il lavoratore e alla data di assunzione includendolo. È possibile realizzare l’incremento anche per frazioni di ULA.

Base occupazionale

Secondo la Circolare 131/2013, alla base del calcolo devono essere considerati tutti i rapporti di lavoro subordinato in essere, mentre vengono considerati neutri le interruzioni del rapporto di lavoro dovute a dimissioni, invalidità sopravvenuta, pensionamento per il raggiungimento dei limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. In caso di riduzione della base occupazionale al di fuori dalle fattispecie neutre appena elencate, è possibile compensare attraverso altre assunzioni: il venir meno dell’agevolazione quindi riguarderà solo i periodi in cui non è stato mantenuto l’incremento e, anche se sospesa, potrà essere ottenuta nuovamente.

DURC e altre esclusioni

L’azienda non ha diritto al beneficio se presenta un DURC irregolare o se non si attiene a quanto indicato dalla L 92/2012, in base alla quale gli incentivi non spettano se:

  • l’assunzione è il frutto di un obbligo preesistente e il lavoratore è in somministrazione;
  • l’assunzione viola il diritto di  precedenza di un altro lavoratore;
  • il datore di lavoro o utilizzatore di somministrazione abbiano in atto sospensioni connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, trasformazione o somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi o effettuate presso diversa unità produttiva;
  • se il lavoratore assunto era stato precedentemente licenziato dal medesimo (o riconducibile) datore di lavoro / utilizzatore in somministrazione.

La domanda

L’istanza va presentata dal datore di lavoro attraverso procedura telematica con il modulo 76-2013 sul sito INPS. Entro tre giorni l’Istituto verifica la disponibilità economica e, in caso affermativo, accantona le somme necessarie per l’intero periodo in cui si ha diritto all’agevolazione (massimo 650 euro per 12 o 18 mesi), comunicando l’accettazione attraverso “DiResCo”. A questo punto il datore di lavoro, entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, deve assumere il lavoratore (sempre che non sia già stato assunto) o trasformare il contratto. La sottoscrizione del contratto va comunicata entro 14 giorni attraverso “DiResCo”, mentre per notificare la conferma va utilizzato il “MOD. 76-2013 – CONFERMA”. Se la richiesta viene respinta per carenza di fondi, resta per 30 giorni la priorità dell’istanza in caso di reperimento di risorse ulteriori: è bene tenere presente che la disponibilità dei finanziamenti viene costantemente aggiornata e può essere consultata utilizzando sempre “DiResCo”.