Secondo i dati del Ministero Economia e Finanze, al 31 gennaio 2010 sono stati sospesi circa 8 miliardi di euro di mutui e leasing in seguito alla moratoria sui debiti delle Pmi, l’operazione sottoscritta assieme ad ABI e rappresentanti delle imprese.
Su un totale di 135.876 domande pervenute, a non essere state accolte sono state solo il 2%, ossia 2.753. Analizzando questi dati si potrebbe dire che quasi 100mila imprese sono state aiutate e salvate dal baratro della crisi. Tuttavia, sono di parere contrario i commenti dei nostri lettori.
C’è chi lamenta la mancata adesione delle banche. Secondo le testimonianze di altri, il personale degli istituti di credito (la cui adesione era certa) sconoscevano la materia o rimandavano a tempi migliori.
Insomma, è evidente che non c’è ancora chiarezza tra banche e imprese, nonostante le previsioni ABI stimassero che un milione di imprese che avrebbero potuto trarne enormi benefici.
L’accordo stipulato lo scorso agosto conferma la volontà del sistema bancario di collaborare attivamente con le aziende per superare i momenti difficili generati dalla crisi. Per molte banche, questa sorta di aiuto non era neppure una novità: diversi istituti di credito, in passato, avevano offerto alle piccole e medie imprese la possibilità di rinviare di un anno il pagamento della quota capitale delle rate di mutui e leasing. In pratica, quindi, sono state semplicemente rafforzate le iniziative esistenti a favore delle Pmi italiane.
E allora dove si colloca l’ostacolo? I colli di bottiglia so spesso nelle procedure. Vediamo, dunque, passo per passo, chi può godere dell’agevolazione e come procedere praticamente.
L’accordo è stato pensato esclusivamente per le imprese con meno di 250 dipendenti e un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, ovvero con un attivo di bilancio non eccedente i 43 milioni di euro, che siano in bonis ma che si trovino in temporanee condizioni di difficoltà. Le imprese, infatti, dovranno dimostrare l’esistenza della continuità aziendale e la temporaneità della crisi, superabile tramite il differimento dei termini di pagamento.