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Assunzioni agevolate Fondo Kyoto: domande entro aprile

di Filippo Davide Martucci

6 Marzo 2013 16:50

Per accedere ai finanziamenti del Fondo per l’occupazione giovanile nella Green Economy (ex Fondo Kyoto), imprese, reti e consorzi devono fare domanda entro 90 giorni dal bando.

Il Decreto Sviluppo (art. 57, D.L. 83/2012) ha modificato gli ambiti di applicazione del Fondo Kyoto (oggi noto come Fondo per l’occupazione giovanile nella Green Economy), volto a finanziare progetti eco-sostenibili innovativi, come indicato nella circolare n. 5505 del 18 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio).

Questo perché, a conclusione del primo ciclo di finanziamenti erogati l’analisi dei risultati ne ha evidenziato l’utilizzo quasi esclusivo per il Fotovoltaico, a discapito dei progetti di ricerca e sviluppo tecnologico.

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Il nuovo Fondo ammette solo soggetti privati (imprese anche individuali, società e consorzi)  – comprese Esco (Energy Service Company), imprese agricole e forestali, imprese che esercitano servizi di pubblica utilità, imprese che esercitano attività commerciale, industriale e nel settore dei servizi, assoggettate al pagamento IVA.

Per ottenere i finanziamenti (fino ad esaurimento), le imprese devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani, secondo specifici criteri:

=> leggi i requisiti del Fondo Green Economy

I finanziamenti fanno riferimento alla normativa de minimis: quindi, alla luce del Regolamento Ce n. 1998/200,  la sommatoria di tutte le agevolazioni previste da questo tipo di finanziamenti non può essere superiore a 200.000 euro nell’arco di tre anni.

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Il finanziamento non potrà avere durata superiore ai 72 mesi, estesa a 120 mesi per: ESCO, affidatari di contratti di disponibilità stipulati ai sensi dell’articolo 44, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla L.24 marzo 2012, n.  27); società a responsabilità limitata semplificata costituite ai  sensi dell’art. 2463 bis, c.c.; imprese facenti parte di un contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, D.L. 10 febbraio  2009, n. 5 (convertito, con modificazioni, dalla L.9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni).

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Inoltre solo a questi ultimi soggetti si applica la riduzione del 50% del tasso di interesse di cui al decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze 17 novembre 2009, corrispondente allo 0,50% annuo, previsto invece per intero in tutti gli altri casi.

Le spese agevolabili sono riferibili a una quota del progetto da realizzare, lasciando la restante a carico del soggetto finanziato. Sono ammissibili spese destinate a sostenere: costi di progettazione di sistema, compresa diagnosi energetica e studi di fattibilità; costi delle apparecchiature e forniture di materiali e componenti; costi di infrastrutture e opere edili, costi di allacciamento alla rete, di montaggio e assemblaggio, di installazione, avviamento e collaudo.

Non sono invece finanziabili costi di esercizio, autorizzazione, tasse e corrispettivi previsti per l’allacciamento alle reti.

Le domande di finanziamento dovranno essere trasmesse entro il 26 aprile 2013  secondo le modalità indicate dal Ministero dell’Ambiente, con annessa documentazione richiesta: clicca qui.

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* Immagine Shatterstock