Assunzione giovani: incentivi al via

di Barbara Weisz

11 Luglio 2017 12:29

Istruzioni INPS e modello di domanda per gli incentivi contributivi sull'assunzione 2017 e 2018 di giovani dopo l'apprendistato o l'alternanza scuola lavoro: guida completa e scadenze.

Online dall’11 luglio i moduli per la richiesta di incentivo contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2017 (commi 308 e seguenti legge 232/2016), su cui l’INPS ha pubblicato la circolare applicativa 109/2017. ‘istituto previdenziale risponde entro 48 ore, calcolando lo sgravio spettante se entro 10 giorni si perfeziona l’assunzione: è l’iter per accedere alla decontribuzione sull’assunzione agevolata di giovani nel biennio 2017-2018 , purché entro i sei mesi dal titolo di studio e dopo aver svolto un periodo di alternanza scuola lavoro o di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro. Si tratta del beneficio contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2017 (commi 308 e seguenti legge 232/2016), su cui l’INPS ha pubblicato la circolare applicativa 109/2017.

=> Incentivi per assunzione giovani con sistema duale

L’incentivo

L’agevolazione non riguarda i premi INAIL. La decontribuzione INPS è invece al 100% per tre anni, fino a un tetto annuo di 3.250 euro, che significa una soglia massima mensile pari a 270,83 euro. Un’eventuale eccedenza mensile può essere esposta nei mesi successivi, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo.

Se il lavoratore ha parte dei contributi che confluiscono in un fondo pensione o ha aderito alla Quir (anticipo quota TFR), l’incentivo si calcola sulla contribuzione al netto delle riduzioni applicate. Il triennio di  durata del beneficio si calcola dalla data dell’assunzione, può essere sospeso in caso di maternità (con differimento dei termini).

=> Assunzioni agevolate: incentivi 2017

L’esonero non è cumulabile con altri incentivi contributivi, come ad esempio il beneficio per chi assume lavoratori disoccupati over 50,  gli incentivi Occupazione Sud e Occupazione giovani. E’ invece cumulabile con altri incentivi all’occupazione (che non prevedono decontribuzione), come quello per l’assunzione dei lavoratori disabili (art. 13, legge 68/1999), o per i lavoratori in NASpI (legge 92/2012, articolo 2, comma 10-bis).

Richiesta incentivo

Per chiedere l’agevolazione, il datore di lavoro utilizza l’applicazione Diresco, inviando domanda preliminare che contiene dati del lavoratore, retribuzione mensile media, aliquota contributiva datoriale, tipologia orario di rapporto (specificando se si tratta di part time). Ricevuta questa domanda, l’INPS entro 48 ore calcola il beneficio spettante, valuta le risorse disponibili e, in caso di istruttoria positiva, comunica al richiedente che è stato prenotato l’importo della decontribuzione spettante. A questo punto, entro 10 giorni di calendario, il datore di lavoro deve comunicare l’avvenuta assunzione e la conferma della prenotazione. Se non rispetta il termine deve ripetere l’intera procedura (presentando nuova domanda preliminare).

L’INPS deve accogliere anche l’istanza di conferma che determina l’accesso al beneficio, utilizzato mediante conguaglio sulle denunce contributive. Le domande vengono lavorate dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione. Attenzione: le domande che arrivano entro il 26 luglio (15 giorni successivi al rilascio del modulo di domanda pubblicato l’11 luglio), vengono lavorate in base all’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Requisiti

Il contratto di lavoro deve essere a tempo indeterminato. Sono escluse tipologie come il contratto intermittente o a chiamata, mentre sono comprese la somministrazione e le cooperative di lavoro. L’esonero contributivo non è previsto se l’assunzione viola diritti di precedenza, nell’impresa sono in atto ammortizzatori sociali per crisi o riorganizzazione, il lavoratore è stato licenziato dalla stessa azienda nei sei mesi precedenti.

Il lavoratore deve aver svolto presso il datore di lavoro un periodo di alternanza scuola lavoro pari ad almeno il 30% delle ore previste dal proprio percorso, o un apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Per quanto riguarda il percorso di alternanza scuola lavoro, il requisito del 30% del percorso svolto presso il datore di lavoro che effettua l’assunzione riguarda: le ore di alternanza previste dall’articolo 1, comma 33, della legge 107/2015, le attività di alternanza all’interno dei percorsi IeFP erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 226/2005, il monte ore previsto per le attività di alternanza nell’ambito dei percorsi ITS e quello degli ordinamenti universitari. L’alternanza nell’ambito di un percorso universitario può svolgersi tramite tirocini curriculari, tesi di laurea in azienda, attività di orientamento, laboratorio, altre modalità di apprendimento sul lavoro riconducibili alle attività di terza missione dell’università, in ottemperanza ai parametri forniti dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur).

Esclusioni

Lo sgravio spetta a tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dal fatto che siano o meno imprese, mentre restano esclusi lavoro domestico e agricolo così come la pubblica amministrazione. In dettaglio:

  • amministrazioni dello Stato, compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado, Accademie e Conservatori statali, istituzioni educative;
  • aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, consorzi e associazioni;
  • istituzioni universitarie;
  • Istituti autonomi case popolari;
  • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali: sono compresi tutti gli enti indicati nella legge 270/1975, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle province autonome;
  • amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • Agenzie di cui al decreto legislativo 300/1999:
  • Aziende sanitarie locali, Aziende sanitarie ospedaliere, e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni;
  • le IPAB e le ex IPAB trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
  • Banca d’Italia, Consob, Autorità Indipendenti.