Tratto dallo speciale:

Cessione del quinto INPS, nuove regole e oneri bancari

di Noemi Ricci

Pubblicato 26 Aprile 2016
Aggiornato 2 Maggio 2016 11:39

Convenzione INPS per la concessione di finanziamenti bancari ai pensionati dietro cessione del quinto della pensione: cambiano oneri e recupero rate.

Con il Messaggio n. 1799 l’INPS ha reso noto il nuovo testo convenzionale con gli istituti bancari finalizzato a disciplinare l’estinzione dei finanziamenti richiesti e concessi ai pensionati INPS dietro cessione del quinto della pensione. Si tratta della Determinazione del Presidente n. 43/2016 che approva il nuovo schema di convenzione con il quale si rinnovano e prorogano gli accordi già sottoscritti dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari, valido a partire dal 1° maggio 2016 fino al 31 dicembre 2017, unitamente al Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”, allegato alla convenzione e parte integrante di essa.

 => Cessione quinto stipendio e pensione: i tassi 2016

Dunque le Banche e gli Intermediari Finanziari già convenzionati potranno avvalersi del rinnovo del servizio offerto dall’Istituto, quelli non ancora convenzionati potranno aderire, a decorrere dal 1° maggio 2016, al nuovo testo di convenzione.

Nuovo schema di convenzione

Tra le novità del testo di convenzione che scatteranno dal 1° maggio troviamo l’aggiornamento, alla luce delle risultanze della contabilità analitica 2014, degli oneri dovuti per il servizio prestato:

  • Banche e Intermediari Finanziari convenzionati per la concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS dovranno rimborsare per ogni contratto di cessione, per singola rata 1,61 euro, IVA esente (art.13 della convenzione);
  • Banche e Intermediari Finanziari non convenzionati che operano in regime di accreditamento presso l’INPS dovranno corrispondere un onere pari a 87,26 euro, IVA esente, in ragione d’anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di 7,27 euro per singola rata (art.12 delle Disposizioni per la cessione del quinto).

Con riferimento all’art. 10 del testo convenzionale, nella tabella contenente i tassi soglia convenzionali riportata per classe di età del pensionato e classe di importo del prestito, l’Istituto precisa che in corrispondenza della fascia di età ricompresa tra i 70 e i 79 anni per prestiti oltre 5.000 euro, è stato indicato il tasso di 10,31 anziché quello vigente alla data di approvazione della convenzione – pari a 12,91 – e pubblicato in apposito messaggio Hermes della Direzione Centrale Pensioni n.23 del 05/01/2016.

=> Cessione del quinto anti-credit crunch

Il nuovo testo convenzionale prevede inoltre:

  • il meccanismo di “mensilizzazione” dell’onere che verrà prelevato sulla singola rata di cessione in capo a ciascun nominativo e quindi detratto dall’ammontare complessivamente versato a ciascuna società nel mese di riferimento, sia in regime di convenzione che di accreditamento;
  • una nuova modalità di recupero delle rate indebitamente corrisposte alle Banche e agli Intermediari Finanziari successivamente agli eventi che hanno determinato l’eliminazione delle singole partite pensionistiche (art. 11 della convenzione).

In merito alle suddette innovazioni, nel proprio Messaggio l’INPS precisa che :

“Si fa tuttavia riserva di comunicarne l’operatività all’atto della messa in esercizio delle relative funzioni procedurali, sia in ordine al recupero mensile degli oneri per il servizio prestato da questo Istituto, sia relativamente alle compensazioni delle rate indebitamente versate successivamente agli eventi che hanno determinato l’eliminazione delle singole partite pensionistiche”.

Questo significa che fino al totale completamento delle connesse implementazioni procedurali resteranno efficaci le attuali modalità di rimborso.