Tratto dallo speciale:

Prestito vitalizio ipotecario dai 60 anni

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 8 Gennaio 2016
Aggiornato 11 Gennaio 2016 09:09

Tra le novità di inizio 2016 arriva il nuovo prestito ipotecario vitalizio: le modifiche introdotte dal decreto attuativo firmato dal ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi.

Entra nel vivo il nuovo prestito vitalizio ipotecario, con la firma del Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi al decreto attuativo che prevede, tra le novità, un ampliamento della platea di beneficiari. L’età di coloro che possono fruire di questa possibilità alternativa alla pensione integrativa scende infatti da 65 a 60 anni.

=> Prestito vitalizio ipotecario: alternativa alla pensione

L’altra novità è data dal fatto che il finanziamento che non si estingue più solo con la morte del proprietario ma anche con il trasferimento, in tutto o in parte, dei diritti reali di godimento sull’immobile dato in garanzia. Questo significa che il soggetto finanziato mantiene la piena disponibilità e proprietà dell’immobile e in qualsiasi momento potrà estinguere anticipatamente il prestito e vendere o trasferire i diritti reali sull’immobile a terzi.

=> Prestito ipotecario vitalizio, regole per i finanziamenti

Tra i principali vantaggi del prestito vitalizio ipotecario ricordiamo quello di non perdere la proprietà immobiliare in cambio di liquidità immediata, come avviene con la nuda proprietà, e di lasciare aperta la possibilità per gli eredi di recuperare l’immobile dato in garanzia rimborsando il credito della banca ed estinguendo la relativa ipoteca.

=> Mutui: guida a surroga e sostituzione

Il rimborso degli interessi può avvenire alla scadenza o a scadenze prestabilite. Nel caso in cui gli eredi decidano di non recuperare l’immobile, il rimborso del credito avverrà mediante la vendita dell’immobile stesso al prezzo di mercato, l’eventuale parte eccedente il capitale residuo del finanziamo è destinata agli eredi. Sotto il profilo fiscale, è stata confermata l’applicazione dell’imposta sostitutiva agevolata dello 0,25%.